Articolo 600 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e

Dispositivo

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni sedici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (2) (4).

Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile (3) (4).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 3, comma 19, lett. a), della l. 15 luglio 2009, n. 94.

(2) La disposizione in esame è sostitutiva dell'abrogata norma ex art. 671. Rispetto all'articolo abrogato, la fattispecie ivi contemplata richiede l'esistenza di un qualificato rapporto tra l'agente e la vittima solo nei casi di mancato impedimento che il minore mendichi o di tolleranza del suo utilizzo da parte di terzi, laddove in precedenza si trattava di un presupposto onnipresente.

(3) Tale comma è stato inserito dall'art. 21-quinquies, comma 1, lettera a) del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

(4) Il D.L. 11 aprile 2025, n. 48 ha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 600-octies, commi 1, 2 e rubrica.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 7140/2021

In tema di impiego di minori nell'accattonaggio, non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che i minori siano sottoposti a sofferenze o mortificazioni, né assume rilevanza scriminante la connotazione culturale della pratica di chiedere l'elemosina, poichè in contrasto con i beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento costituzionale, quali il rispetto dei diritti umani e la tutela dei minori.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7140 del 14 dicembre 2021)

2Cass. pen. n. 21198/2011

In tema di impiego di minori nell'accattonaggio, sussiste continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale prevista dall'abrogato art. 671 cod. pen. e la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 600-octies cod. pen., contestualmente introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non essendosi verificata alcuna "abolitio criminis", con la conseguenza che il fatto commesso sotto la previgente disciplina deve essere regolato dalla norma più favorevole all'imputato.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 21198 del 23 marzo 2011)

3Cass. pen. n. 13526/2010

In tema di impiego di minori nell'accattonaggio, sussiste continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale prevista dall'abrogato art. 671 c.p. e la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 600-octies c.p., contestualmente introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non essendosi verificata alcuna "abolitio criminis" in quanto l'uno e l'altro precetto puniscono la medesima condotta.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 13526 del 12 aprile 2010)