Articolo 603 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Pene accessorie
Dispositivo
(1)La condanna per i delitti di cui agli articoli [600], limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e [603], importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.
La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.
L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo [99], secondo comma, numeri 1) e 3).
Note
(1) Tale articolo è stato introdotto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito poi dalla l. 14 settembre 2011, n. 148.