Articolo 607 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Indebita limitazione di libertà personale
Dispositivo
Il pubblico ufficiale (1), che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni (2).
Note
(1) Non tutti i pubblici ufficiali possono considerarsi soggetti attivi, ma solo quelli preposti ad un carcere giudiziario, come ad esempio il direttore, il vicedirettore, etc.
(2) Qualora il fatto sia stato commesso nelle case di rieducazione dei minorenni e i riformatori non giudiziari, non trova applicazione la norma in esame, bensì le fattispecie criminose ex artt.323 e328.