Articolo 609 sexies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Ignoranza dell'età della persona offesa

Dispositivo

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66, sostituito dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172. Precedentemente recitava:"Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa."

(2) Deve trattarsi di un'ignoranza non rimproverabile quantomeno a titolo di colpa.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 46983/2009

2Cass. pen. n. 32235/2007