Articolo 612 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Atti persecutori

Dispositivo

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato (2), è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (3) (4).

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (5).

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali (7).

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo [612], secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio (6).

Note

(1) Tale articolo è stato introdotto con D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38.

(2) La clausola di salvezza attribuisce a tale delitto valenza generica e sussidiaria rispetto ai reati di minaccia (612) e molestia (660).

(3) Si tratta di un reato abituale caratterizzato dalla reiterazione delle minacce o molestie, protratte per un certo lasso di tempo in modo seriale e comportanti tre differenti eventi tra loro alternativi che devono essere in rapporto di immediata causalità con la condotta di aggressione.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1 bis, comma 1, del D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 94.Tale comma è stato successivamente modificato dall'art. 9 comma 3 della L. 19 luglio 2019 n. 69.

(5) Tale comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(6) L'ultimo comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

(7) Comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera g) della L. 2 dicembre 2025, n. 181.

Massime giurisprudenziali (57)

1Cass. pen. n. 39688/2023

In tema di reati contro la persona, il delitto di omicidio commesso da chi abbia perpetrato atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa assorbe, ai sensi dell'art. 84, comma primo, cod. pen., il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. solo nel caso in cui, in relazione al reato più grave, sia stata contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., e vi sia stato, in ragione di essa, un effettivo aumento della pena, non verificandosi, altrimenti, la duplicazione di sanzioni che la disciplina del reato complesso intende evitare.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 39688 del 28 giugno 2023)

2Cass. pen. n. 21641/2023

In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., la "relazione affettiva" tra autore del reato e persona offesa, pur se non intesa necessariamente soltanto come "stabile condivisione della vita comune", postula quantomeno la sussistenza, da verificarsi in concreto, di un legame connotato da un rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione, costituendo l'abuso o l'approfittamento di tale legame il fondamento della "ratio" di aggravamento della disposizione in esame.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 21641 del 2 marzo 2023)

3Cass. pen. n. 12757/2023

In tema di atti persecutori, ricorre l'aggravante dell'uso di arma anche nel caso di una pistola scacciacani, in quanto qualsiasi oggetto che abbia, all'apparenza, le caratteristiche intrinseche di un'arma può provocare nel soggetto passivo un effetto intimidatorio più intenso.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12757 del 1 febbraio 2023)

4Cass. pen. n. 15734/2023

Integra il delitto di atti persecutori la condotta di chi cagiona lesioni personali volontarie a danno della persona offesa, trattandosi di una modalità di consumazione del reato che rientra nella nozione di molestia, in quanto concretizza un'indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15734 del 13 gennaio 2023)

5Cass. pen. n. 12498/2022

In tema di atti persecutori, il termine di prescrizione, per la natura abituale del reato, decorre, in caso di contestazione "aperta", dal momento in cui cessa il compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa dell'abitualità, ove emerga dalle risultanze processuali.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12498 del 13 dicembre 2022)

6Cass. pen. n. 37136/2022

Il reato di atti persecutori concorre con quello di riduzione in servitù nel caso in cui le condotte siano state poste in essere in diversi segmenti temporali, in quanto l'operatività della clausola di sussidiarietà di cui all'art. 612-bis cod. pen. postula l'unità naturalistica del fatto.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 37136 del 8 luglio 2022)

7Cass. pen. n. 25248/2022

In tema di atti persecutori, rientrano nella nozione di molestie anche le condotte che, pur non essendo direttamente rivolte alla persona offesa, comportino subdole interferenze nella sua vita privata.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 25248 del 12 maggio 2022)

8Cass. pen. n. 15883/2022

In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, di una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. in presenza di condotte vessatorie poste in essere da parte di uno dei conviventi "more uxorio" ai danni dell'altro dopo la cessazione della convivenza.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 15883 del 16 marzo 2022)

9Cass. pen. n. 9663/2022

Ai fini della configurabilità, nell'ambito delle relazioni interpersonali non qualificate, del reato di maltrattamenti in famiglia - e non, invece, dell'ipotesi aggravata di atti persecutori - i concetti di "famiglia" e di "convivenza" vanno intesi nell'accezione più ristretta, presupponente una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza d'affetti che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continua.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9663 del 16 febbraio 2022)

10Cass. pen. n. 9403/2022

In tema di atti persecutori, ai fini dell'irrevocabilità della querela ex art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., non è necessario che la gravità delle minacce sia oggetto, nell'imputazione, di specifica contestazione, non costituendo una circostanza aggravante, ma una modalità della condotta, incidente sulla revocabilità della querela.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9403 del 24 gennaio 2022)

11Cass. pen. n. 2443/2021

In tema di atti persecutori posti in essere nei confronti di più soggetti passivi, si configura una pluralità di reati, eventualmente unificati dalla continuazione, atteso che le condotte determinano differenti eventi e offendono distinte vittime.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2443 del 30 novembre 2021)

12Cass. pen. n. 45095/2021

Non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, in presenza di condotte illecite poste in essere da parte di uno dei conviventi "more uxorio" ai danni dell'altro dopo la cessazione della convivenza.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 45095 del 17 novembre 2021)

13Cass. pen. n. 1813/2021

Integra il delitto di atti persecutori l'opera di reiterata delegittimazione della persona offesa realizzata dal soggetto attivo attraverso una serie protratta di condotte diffamatorie e moleste (nella specie, realizzate mediante attività di "volantinaggio", una video-intervista divulgata su "you-tube", la pubblicazione di un libro dal titolo "Toghe corrotte" e di numerosi "post" diffamatori su "social network" riguardanti un magistrato) che, lungi dall'integrare un mero esercizio delle facoltà connesse alla tutela giudiziaria dei propri diritti, configurano uno stillicidio persecutorio ai danni della persona offesa, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita e sottoponendola ad uno stato di ansia e di turbamento determinato dalla costante paura di essere vittima di attività denigratoria.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1813 del 17 novembre 2021)

14Cass. pen. n. 30525/2021

Il delitto di atti persecutori è configurabile anche quando le condotte di violenza o minaccia integranti la "reiterazione" criminosa siano intervallate da un prolungato lasso temporale. (Fattispecie relativa ad esternazioni diffamatorie e di minaccia ai danni della vittima poste in essere a distanza di molti mesi l'una dall'altra). (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 09/03/2018)(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 30525 del 22 aprile 2021)

15Cass. pen. n. 17552/2021

In tema di atti persecutori, l'evento tipico della alterazione o cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa può essere anche transitorio, ma non occasionale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in un caso in cui la vittima era stata costretta a trasferirsi per alcuni giorni nell'abitazione di un amico, per il timore ingeneratole dal comportamento intimidatorio dell'imputato, che le aveva incendiato l'autovettura).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17552 del 10 marzo 2021)

16Cass. pen. n. 8919/2021

Integra il delitto di atti persecutori la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfatizzanti la patologia della persona offesa, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8919 del 16 febbraio 2021)

17Cass. pen. n. 15625/2021

Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 cod. pen. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicchè si configura il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato il reato di atti persecutori in un caso di condotta di reiterata ed ossessiva molestia della persona offesa, mediante appostamenti sul luogo di lavoro e nei pressi dell'abitazione, urla ed aggressioni verbali seguite all'insistente suonare al citofono ed al campanello, telefonate invadenti, minacce e tentativi di contatti fisici, tali da cagionare un grave stato d'ansia e paura nella vittima e costringerla a limitare le uscite e a farsi costantemente accompagnare da qualcuno).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15625 del 9 febbraio 2021)

18Cass. pen. n. 8050/2021

In tema di atti persecutori, l'evento, consistente nell'alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell'ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che fossero state legittimamente valutate non solo le minacce o molestie rivolte alla persona offesa dall'imputato, dopo l'interruzione di una relazione extraconiugale, ma anche le minacce e le denunce calunniose proposte nei confronti del marito e del padre della persona offesa, in quanto si inserivano nell'unitaria condotta persecutoria). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 28/11/2019)(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8050 del 12 gennaio 2021)

19Cass. pen. n. 1541/2020

In tema di atti persecutori, l'alterazione o il cambiamento delle abitudini di vita, che costituisce uno dei possibili eventi alternativi contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 612-bis cod. pen., non è integrato dalla percezione di transitori disagi e fastidi nelle occupazioni di vita della persona offesa, ma deve consistere in una costrizione qualitativamente apprezzabile delle sue abitudini quotidiane.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1541 del 17 novembre 2020)

20Cass. pen. n. 1172/2020

Integra il delitto di atti persecutori la condotta di chi rivolga alla vittima ingiurie quando, per la loro consistenza, ripetitività e incidenza, siano tali da determinare, in sinergia con le altre forme di illecito di cui all'art. 612-bis cod. pen., uno degli eventi ivi alternativamente previsti.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1172 del 16 novembre 2020)

21Cass. pen. n. 45376/2019

Al delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen., che ha natura di reato abituale, e cioè a condotta plurima, non si applica il principio, proprio dei reati permanenti, secondo il quale, nell'ipotesi di contestazione aperta, il giudizio di penale responsabilità dell'imputato può estendersi, senza necessità di modifica dell'imputazione originaria, agli sviluppi della fattispecie emersi dall'istruttoria dibattimentale; ne consegue che le condotte persecutorie diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nell'imputazione devono formare oggetto di specifica contestazione, sia quando servono a perfezionare o ad integrare l'imputazione originaria, sia - e a maggior ragione - quando costituiscono una serie autonoma, unificabile alla precedente con il vincolo della continuazione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che la contestazione in sede cautelare di determinate condotte persecutorie, commesse dall'indagato nell'anno 2018, fosse preclusa dalla condanna di primo grado, riportata dal medesimo, nel 2019, per il delitto omogeneo in danno della stessa vittima, contestato con la formula "dal 2016 ad oggi").(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 45376 del 7 novembre 2019)

22Cass. pen. n. 27615/2019

L'aggravante prevista dall'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., ha natura oggettiva, fondandosi sulla constatazione della sussistenza di un legame affettivo preesistente o attuale tra l'autore del reato e la vittima, e corrisponde alla "ratio" di punire più severamente l'aggressione proveniente dalla persona in cui la vittima ripone aspettative di tutela e protezione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto irrilevante il movente della condotta, consistente, nel caso di specie, nella volontà del ricorrente di ottenere la restituzione dell'immobile da lui acquistato, con intestazione alla vittima e da questa abitato).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 27615 del 20 giugno 2019)

23Cass. pen. n. 26049/2019

Integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori la condotta di chi reiteratamente pubblica sui "social network" foto o messaggi aventi contenuto denigratorio della persona offesa – con riferimenti alla sfera della sua libertà sentimentale e sessuale – in violazione del suo diritto alla riservatezza.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 26049 del 12 giugno 2019)

24Cass. pen. n. 22475/2019

E' configurabile il concorso tra il delitto di violenza privata e quello di atti persecutori, non sussistendo tra di essi un rapporto strutturale di specialità unilaterale ai sensi dell'art. 15 cod. pen., dal momento che il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., diversamente dal primo, non richiede necessariamente l'esercizio della violenza e contempla un evento - l'alterazione delle abitudini di vita della vittima - di ampiezza molto maggiore rispetto alla costrizione della vittima ad uno specifico comportamento, che basta ad integrare il delitto previsto dall'art. 610 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che neppure impiegando il criterio della "specialità reciproca per specificazione" potrebbe pervenirsi all'assorbimento del delitto di violenza privata in quello di atti persecutori, sussistendo al più tra le due fattispecie astratte, in ragione di quanto detto, un rapporto di "specialità reciproca per aggiunta").(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 22475 del 22 maggio 2019)

25Cass. pen. n. 33842/2018

Integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 33842 del 19 luglio 2018)

26Cass. pen. n. 18139/2018

In tema di misure cautelari personali, la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza che, oltre a disporre il divieto di avvicinamento all'abitazione e al luogo di lavoro della vittima, ha imposto l'obbligo di mantenere una certa distanza dalla stessa nel caso di incontro occasionale.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18139 del 24 aprile 2018)

27Cass. pen. n. 11920/2018

In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. per "relazione affettiva" non s'intende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune, ma anche il legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11920 del 15 marzo 2018)

28Cass. pen. n. 10111/2018

In tema di atti persecutori, ai fini dell'individuazione del cambiamento delle abitudini di vita, che costituisce uno dei tre possibili eventi alternativi contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 612 bis cod. pen., occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva escluso rilevanza penale ai cambiamenti di vita imposti alla vittima, costretta, prima di uscire, ad ispezionare preventivamente dallo spioncino lo spazio comune condominiale antistante l'abitazione per evitare incontri con l'imputata e a controllare la cassetta delle lettere per proteggere il figlio minore dagli scritti osceni ivi inseriti, sempre dall'imputata.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10111 del 6 marzo 2018)

29Cass. pen. n. 3087/2018

Le condotte vessatorie poste in essere ai danni del coniuge non più convivente, a seguito di separazione legale o di fatto, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori, in quanto i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono integri anche a seguito del venir meno della convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato previsto dall'art. 612-bis cod. pen. è configurabile solo nel caso di divorzio tra i coniugi, ovvero di cessazione della relazione di fatto).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3087 del 23 gennaio 2018)

30Cass. pen. n. 57704/2017

Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il grave stato d'ansia provocato alla vittima dall'imputato si ricavasse inequivocabilmente dal complesso probatorio risultante ai giudici, al di là della descrizione di esso fornita dalla persona offesa).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 57704 del 28 dicembre 2017)

31Cass. pen. n. 55807/2017

In tema di reato di stalking, la connessione che lo rende procedibile d'ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 612-bis cod. pen., è non solo quella in senso processuale, di cui all'art. 12 cod. proc. pen, ma anche quella in senso materiale, che si verifica ogniqualvolta l'indagine sul reato procedibile d'ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in presenza delle condizioni di collegamento probatorio di cui all'art. 371 cod. proc. pen., purché le indagini sul reato procedibile d'ufficio siano state effettivamente avviate e sebbene all'esito del giudizio i relativi fatti siano stati diversamente qualificati. (Fattispecie in tema di reato di lesioni aggravate, poi riqualificato nel reato di minaccia aggravata e, infine, ritenuto assorbito in quello di "stalking").(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 55807 del 14 dicembre 2017)

32Cass. pen. n. 28623/2017

Ai fini della rituale contestazione del delitto di "stalking" non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 28623 del 8 giugno 2017)

33Cass. pen. n. 26891/2017

È legittimo il sequestro preventivo dell'automezzo utilizzato reiteratamente per commettere il reato di atti persecutori con la finalità di produrre uno degli eventi previsti dall'art. 612 bis cod. pen. (Fattispecie in cui l'indagato aveva reiteratamente utilizzato l'autovettura, oggetto di sequestro, per impedire l'accesso all'esercizio commerciale della persona offesa, intralciandone l'attività e provocandole un perdurante stato d'ansia).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 26891 del 30 maggio 2017)

34Cass. pen. n. 22210/2017

Nel delitto previsto dall'art. 612 bis cod. pen., che è reato abituale e si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, il termine finale di consumazione, in mancanza di una specifica contestazione, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, cosicché non si configura violazione del principio del "ne bis in idem" in caso di nuova condanna per fatti successivi alla data della prima pronuncia.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 22210 del 8 maggio 2017)

35Cass. pen. n. 18646/2017

Ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis cod. pen.) non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori - e nella specie costituiti da minacce, pedinamenti e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18646 del 14 aprile 2017)

36Cass. pen. n. 7404/2017

Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona (nella specie, "stalking"), è ammesso il ricorso per cassazione della persona offesa avverso l'ordinanza con cui si dispone la revoca o la sostituzione della misura cautelare coercitiva in atto, al fine di far valere la violazione del disposto di cui all'art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen. e la mancata declaratoria di inammissibilità dell'istanza di modifica cautelare di cui sia stata omessa la notifica. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, invece, non possono ritenersi esperibili dalla persona offesa i rimedi del ricorso "per saltum", le cui ipotesi sono tassativamente previste, e dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen., quest'ultimo riservato espressamente alle parti processuali ivi indicate).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7404 del 16 febbraio 2017)

37Cass. pen. n. 48268/2016

È configurabile il delitto di atti persecutori (cosiddetto reato di "stalking") nella ipotesi in cui, pur essendo la condotta persecutoria iniziata in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti la commissione reiterata, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38, di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo "status" di persona lesa nella propria libertà morale, in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 48268 del 16 novembre 2016)

38Cass. pen. n. 20696/2016

Il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, può concorrere con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in cui restano assorbiti solo quei fatti che, pur costituendo astrattamente di per sè reato, rappresentino elementi costitutivi o circostanze aggravanti di esso e non anche quelli che eccedano tali limiti, dando vita a responsabilità autonoma e concorrente.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 20696 del 18 maggio 2016)

39Cass. pen. n. 20065/2015

Il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma rispetto alla prima o alle precedenti condotte, la querela estende la sua efficacia anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la sua proposizione, previsto dal quarto comma dell'art. 612 bis c.p..(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 20065 del 14 maggio 2015)

40Cass. pen. n. 18211/2015

La previsione di cui all'art. 612 bis tutela i luoghi in cui si svolgano atti afferenti alla vita privata - ivi compresa quella lavorativa - delle persone; ai fini della sua operatività è, pertanto, necessario che nel luogo di commissione del furto possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno intento, anche in via occasionale, alle predette attività. (In applicazione del principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. nei confronti dell'imputato per avere commesso un furto all'interno di uno stabilimento industriale, durante la chiusura notturna, senza accertare concretamente che le caratteristiche dell'attività ivi normalmente svolta o, comunque, la consuetudine o le esigenze del ciclo produttivo richiedessero che taluno si trattenesse durante la chiusura notturna).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18211 del 30 aprile 2015)

41Cass. pen. n. 17082/2015

Ai fini della proposizione della querela per il delitto di atti persecutori, il termine inizia a decorrere dalla consumazione del reato, che coincide alternativamente con "l'evento di danno" consistente nella alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero con "l'evento di pericolo" consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17082 del 23 aprile 2015)

42Cass. pen. n. 9222/2015

Il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9222 del 3 marzo 2015)

43Cass. pen. n. 51718/2014

Nel delitto previsto dell'art. 612 bis cod. pen., che ha natura abituale, l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 51718 del 11 dicembre 2014)

44Cass. pen. n. 46179/2013

In tema di atti persecutori, la prova del nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l'insorgenza degli eventi di danno alternativamente contemplati dall'art. 612 bis cod. pen. (perdurante e grave stato di ansia o di paura; fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto; alterazione delle abitudini di vita), non può limitarsi alla dimostrazione dell'esistenza dell'evento, né collocarsi sul piano dell'astratta idoneità della condotta a cagionare l'evento, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta posta in essere dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a quest'ultima nelle abitudini e negli stili di vita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la pressione ossessiva esercitata dall'imputato su una donna che aveva manifestato l'intenzione di interrompere la relazione sentimentale e la ravvisata invasione della sua sfera privata non includessero "in re ipsa" la determinazione di un perdurante e grave stato di ansia o di paura, potendo cagionare altri e diversi stati psicologici, come per esempio una forte irritazione).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 46179 del 18 novembre 2013)

45Cass. pen. n. 25889/2013

Il reato di violenza privata è speciale rispetto al reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. in considerazione dell'elemento specializzante dato dallo scopo di costringere altri a fare, tollerare od omettere qualcosa, impedendone la libera determinazione con una condotta immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertà psichica del soggetto passivo.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 25889 del 13 giugno 2013)

46Cass. pen. n. 20993/2013

Ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), è necessario e sufficiente il dolo generico, costituito dalla volontà di porre in essere taluna delle condotte minacciose o moleste descritte nella norma con la consapevolezza della sua idoneità a produrre taluno degli eventi parimenti descritti nella stessa norma, senza che ciò comporti, peraltro, la necessità di una rappresentazione anticipata del risultato finale, essendo al contrario sufficiente la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell’apporto che ciascuno di essi arreca alla lesione dell’interesse protetto.–Il delitto di atti persecutori è reato abituale di evento, per la cui sussistenza, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, il quale è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.–In tema di atti persecutori, quali previsti dall’art. 612 bis c.p., premesso che ciascuna delle condotte indicate nella norma incriminatrice è idonea a rendere configurabile il reato, devesi, in particolare, ritenere, con riguardo all’ipotesi che essa consista nella costrizione della persona offesa a modificare le proprie abitudini di vita, che ciò si verifica ogni qual volta si sia in presenza di un mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell’ordinaria gestione della vita quotidiana, quale può riconoscersi, ad esempio, nell’avvertita necessità, da parte della vittima, di utilizzare per i propri spostamenti percorsi diversi da quelli abituali, ovvero di modificare gli orari per lo svolgimento di determinate attività, come pure di cessarle del tutto, ovvero ancora di staccare gli apparecchi telefonici nelle ore notturne.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 20993 del 15 maggio 2013)

47Cass. pen. n. 10388/2013

Si configura il delitto di atti persecutori (cosiddetto reato di "stalking") nella ipotesi in cui, pur essendosi la condotta persecutoria instaurata in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38, la reiterazione di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo "status" di persona lesa nella propria libertà morale in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10388 del 6 marzo 2013)

48Cass. pen. n. 29872/2011

Il delitto di atti persecutori cosiddetto "stalking" (art. 612 bis c.p.) è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 29872 del 26 luglio 2011)

49Cass. pen. n. 20895/2011

Integra il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di più persone, costituendo per ciascuna motivo di ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente ad una sola persona, quando questi ultimi, arrecando offesa a diverse persone di genere femminile abitanti nello stesso edificio, provocano turbamento a tutte le altre.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 20895 del 25 maggio 2011)

50Cass. pen. n. 16864/2011

Ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori - e nella specie costituiti da minacce e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o via internet o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 16864 del 2 maggio 2011)

51Cass. pen. n. 10221/2011

Non integra il delitto di calunnia la persona offesa del reato di atti persecutori che, non avendo presentato la querela, nel sollecitare l'ammonimento dell'autore del reato ai sensi dell'art. 8 L. n. 38 del 2009 renda dichiarazioni eventualmente non veritiere a suo carico, atteso che in tal caso non si determina il pericolo di instaurazione di un procedimento penale non gravando sull'autorità di polizia che riceve tali dichiarazioni l'obbligo di trasmetterle a quella giudiziaria.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10221 del 14 marzo 2011)

52Cass. pen. n. 9117/2011

Il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale. (In applicazione del principio la Corte ha attribuito la competenza del reato in oggetto, posto inizialmente in essere quando il soggetto attivo era ancora minorenne e proseguito una volta diventato questi maggiorenne, al giudice ordinario).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9117 del 8 marzo 2011)

53Cass. pen. n. 8832/2011

Un grave e perdurante stato di turbamento emotivo è idoneo ad integrare l'evento del delitto di atti persecutori, per la cui sussistenza è sufficiente che gli atti abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8832 del 7 marzo 2011)

54Cass. pen. n. 32404/2010

Integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di "sms" e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti "social network" (ad esempio "facebook"), nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 32404 del 30 agosto 2010)

55Cass. pen. n. 17698/2010

Il delitto di atti persecutori è reato ad evento di danno e si distingue sotto tale profilo dal reato di minacce, che è reato di pericolo.–La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tale ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita (Fattispecie relativa a provvedimento "de libertate").(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17698 del 7 maggio 2010)

56Cass. pen. n. 11945/2010

Il perdurante e grave stato di ansia o di paura, costituente uno dei tre possibili eventi del delitto di atti persecutori, è configurabile in presenza del destabilizzante turbamento psicologico di una minore determinato da reiterate condotte dell'indagato consistite nel rivolgere apprezzamenti mandandole dei baci, nell'invitarla a salire a bordo del proprio veicolo e nell'indirizzarle sguardi insistenti e minacciosi.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11945 del 26 marzo 2010)

57Cass. pen. n. 6417/2010

Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all'art. 612 bis c.p., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6417 del 17 febbraio 2010)