Articolo 613 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura
Dispositivo
(1)Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Note
(1) Articolo inserito dall'art. 1 della Legge 14/07/2017, n. 110 con decorrenza dal 18/07/2017.