Articolo 617 sexies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, della l. 8 aprile 1974, n. 98, relativa alla riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.

(2) La norma estende la punibilità delle condotte incriminate dall'art. 617 ter.

(3) Un esempio di condotta illecita ivi perseguita è rappresenta dal cosiddetto phishing ovvero l'intrusione illecita vi Internet all'interno di sistemi informatici di home banking. Essendo questa praticabile attraverso l'utilizzo delle generalità e delle password degli utenti relativi a determinati servizi bancari, in questi casi viene ad integrarsi oltre alla norma in esame anche l'art. 615 ter, in materia di accessi abusivo informatico.

(4) Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 con decorrenza dal 9 maggio 2018.

(5) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera h) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 39768/2017