Articolo 617 sexies Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
Dispositivo
(1)Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi (2), è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni (3).
La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo [617] (5).
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa (4).
Note
(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, della l. 8 aprile 1974, n. 98, relativa alla riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.
(2) La norma estende la punibilità delle condotte incriminate dall'art. 617 ter.
(3) Un esempio di condotta illecita ivi perseguita è rappresenta dal cosiddetto phishing ovvero l'intrusione illecita vi Internet all'interno di sistemi informatici di home banking. Essendo questa praticabile attraverso l'utilizzo delle generalità e delle password degli utenti relativi a determinati servizi bancari, in questi casi viene ad integrarsi oltre alla norma in esame anche l'art. 615 ter, in materia di accessi abusivo informatico.
(4) Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 con decorrenza dal 9 maggio 2018.
(5) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera h) della L. 28 giugno 2024, n. 90.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 39768/2017
La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 617-sexies cod. pen. configura un peculiare reato di falso che si caratterizza per il dolo specifico del fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, non necessariamente patrimoniale, o di arrecare ad altri un danno, nonché per la particolare natura dell'oggetto materiale, costituito dal contenuto di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 39768 del 29 maggio 2017)