Articolo 635 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo inserito dall'art. 23 della l. 23 dicembre 1993, n. 547 e successivamente modificato dalla l. 18 marzo 2008, n. 48.

(2) Tale disposizione ricalca quanto previsto dall'art. 635 in materia di danneggiamento qui diretto a dati e programmi di natura informatica.

(3) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

(4) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 16, comma 1, lettera n) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 54715/2016

2Cass. pen. n. 8555/2012

3Cass. pen. n. 1282/1997