Articolo 635 bis Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Dispositivo
(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui (2) è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni (4).
La pena è della reclusione da tre a otto anni:
Note
(1) Tale articolo inserito dall'art. 23 della l. 23 dicembre 1993, n. 547 e successivamente modificato dalla l. 18 marzo 2008, n. 48.
(2) Tale disposizione ricalca quanto previsto dall'art. 635 in materia di danneggiamento qui diretto a dati e programmi di natura informatica.
(3) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
(4) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 16, comma 1, lettera n) della L. 28 giugno 2024, n. 90.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 54715/2016
Il reato di frode informatica si differenzia da quello di danneggiamento di dati informatici, di cui agli artt. 635 bis e ss. cod. pen., perché, nel primo, il sistema informatico continua a funzionare, benché in modo alterato rispetto a quello programmato, mentre nel secondo l'elemento materiale è costituito dal mero danneggiamento del sistema informatico o telematico, e, quindi, da una condotta finalizzata ad impedire che il sistema funzioni.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 54715 del 1 dicembre 2016)
2Cass. pen. n. 8555/2012
Il reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall'art. 635 bis c.p. deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in un caso in cui era stato cancellato, mediante l'apposito comando e dunque senza determinare la definitiva rimozione dei dati, un rilevante numero di file, poi recuperati grazie all'intervento di un tecnico informatico specializzato).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8555 del 5 marzo 2012)
3Cass. pen. n. 1282/1997
Antecedentemente all'entrata in vigore della L. 23 dicembre 1993, n. 547 (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 c.p. in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che tra il delitto di cui all'art. 635 c.p. e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 L. n. 547/93 — che ha introdotto l'art. 635 bis c.p. sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici — esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 c.p.).(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 1282 del 13 febbraio 1997)