Articolo 631 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Usurpazione
Dispositivo
Chiunque (1), per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile (2), ne rimuove o altera i termini (3) è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.
Note
(1) Pur essendo un reato comune, non si ritiene questo configurabile qualora la condotta sia posta in essere dal proprietario del bene immobile.
(2) La condotta del soggetto deve essere orientata ad una finalità di appropriazione, intesa come comportamento materialeuti dominus, la quale presuppone la conoscenza dell'altruità del bene immobile
(3) Si tratta di modifiche che rendono tali termini fondiari inservibili alla loro funzione.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 44028/2010
Il delitto di usurpazione (art. 631 c.p.) sussiste anche qualora la rimozione o l'alterazione riguardi i termini legittimamente apposti al bene immobile non solo dal proprietario del medesimo, ma anche dal suo possessore.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 44028 del 17 settembre 2010)
2Cass. pen. n. 4747/1983
Il delitto di usurpazione di terreno può essere commesso anche da persona diversa dal proprietario o dal possessore del terreno a favore del quale si verifica l'usurpazione. (Nella fattispecie l'usurpazione era stata commessa dal coltivatore del fondo, convivente con la proprietaria dello stesso, e l'azione penale era stata esercitata unicamente contro detto coltivatore).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4747 del 21 maggio 1983)