Articolo 635 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Dispositivo

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo [635], ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni (3).

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dalla l. 18 marzo 2008, n. 48.

(2) Si tratta dunque di un'ipotesi autonoma di reato, originariamente ricompresa nell'ambito dell'art. 635 bis.Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. o) del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

(3) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 16, comma 1, lettera p) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 4470/2020

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 635-quater cod. pen., per "sistemi informatici o telematici", oggetto materiale della condotta di danneggiamento, deve intendersi un complesso di dispositivi interconnessi o collegati con unità periferiche o dispositivi esterni (componenti "hardware") mediante l'installazione di un "software" contenente le istruzioni e le procedure che consentono il funzionamento delle apparecchiature e l'esecuzione delle attività per le quali sono state programmate.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4470 del 8 gennaio 2020)