Articolo 645 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Frode in emigrazione

Dispositivo

Note

(1) Asserzioni mendaci e false notizie son considerate come una specificazione egli artifici e raggiri tipici della truffa (v.640), di cui il delitto in esame costituisce una ipotesi speciale.

(2) Soggetto passivo può essere chiunque, di conseguenza anche soggetti stranieri o apolidi.

(3) Per eccitazione all'emigrazione si intende sia il suscitare in altri un proposito prima inesistente, sia il rafforzare un proposito già sorto autonomamente nella vittima, mentre l'avviamento ad un paese diverso consiste nel convincere la vittima a modificare il luogo di destinazione originariamente avuto di mira.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 1399/1967

2Cass. pen. n. 56/1967