Articolo 647 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito

Dispositivo

Note

(1) Tale ipotesi criminosa presuppone che la cosa sia stata smarrita, ovvero sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore in maniera tale da precludere allo stesso la possibilità di ripristinare su di essa il suo primitivo potere. Non si tratta dunque di una cosa semplicemente dimenticata, diversamente si avrebbe infatti il reato di furto (v.624).

(2) Se si tratta di beni di interesse storico o artistico, queste appartengono per legge allo Stato e si applica quindi l'art. 174 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 41 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

(3) Tale errore non deve però essere stato indotto dallo stesso agente, se no infatti sarebbe configurabile il delitto di truffa ex art. 640.

(4) Si tratta di una circostanza aggravante speciale di natura soggettiva, quindi non estendibile ai concorrenti nel reato.

Massime giurisprudenziali (19)

1Cass. pen. n. 18710/2017

2Cass. pen. n. 20644/2016

3Cass. pen. n. 18749/2013

4Cass. pen. n. 24100/2011

5Cass. pen. n. 29956/2009

6Cass. pen. n. 5905/2006

7Cass. pen. n. 12922/2004

8Cass. pen. n. 15124/2003

9Cass. pen. n. 6951/2001

10Cass. pen. n. 11148/2000

11Cass. pen. n. 8109/2000

12Cass. pen. n. 3646/1999

13Cass. pen. n. 11860/1998

14Cass. pen. n. 5844/1997

15Cass. pen. n. 6417/1993

16Cass. pen. n. 17393/1989

17Cass. pen. n. 7059/1986

18Cass. pen. n. 4420/1985

19Cass. pen. n. 10761/1982