Articolo 648 quater Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Confisca
Dispositivo
(1)Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo [444] del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli [648], [648] e [648], è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
In relazione ai reati di cui agli articoli [648], [648] e [648] il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo [430] del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.
Note
(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 63, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 19561/2022
In tema di riciclaggio, la confisca per equivalente del profitto del reato è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal "riciclatore" e non sull'intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall'autore del reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può essere disposta per un importo superiore al provento del reato contestato.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 19561 del 12 aprile 2022)
2Cass. pen. n. 29692/2019
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 648-quater, comma secondo, cod. pen., la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'imputato, anche ove non caratterizzata da limitazioni, non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 29692 del 8 luglio 2019)
3Cass. pen. n. 33409/2009
In caso di concorso di persone nel reato, la confisca "per equivalente" prevista dall'art. 648 quater c.p. può essere disposta per ciascuno dei concorrenti per l'intera entità del profitto.–La confisca "per equivalente" prevista dall'art. 648 quater c.p. non può essere applicata al delitto di riciclaggio commesso anteriormente all'entrata in vigore del D.L.vo 21 novembre 2007 n. 231 che ha introdotto detta misura patrimoniale. (In motivazione la S.C. ha affermato che la confisca "per equivalente" ha natura sanzionatoria).(Cassazione penale, Sez. Feriale, sentenza n. 33409 del 17 agosto 2009)