Articolo 649 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Casi di procedibilità d'ufficio

Dispositivo

Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli [640], terzo comma, [640], quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo [646], secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo [61], primo comma, numero 11, si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità (1) (2).

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 con decorrenza dal 9 maggio 2018.

(2) Tale disposizione è stata modificata, dapprima, dall'art. 1 comma 1 lett. v) della L. 9 gennaio 2019 n. 3 e successivamente dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 4800/2022

Il regime di procedibilità d'ufficio previsto dall'art. 649-bis cod. pen., introdotto dal decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 (modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), non si applica, ostandovi l'art. 2 cod. pen., ai fatti anteriormente commessi, che continuano a essere punibili, in conformità alla disciplina all'epoca vigente, soltanto a querela della persona offesa.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4800 del 1 febbraio 2022)

2Cass. pen. n. 3585/2020

Il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 3585 del 24 settembre 2020)