Articolo 651 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale
Dispositivo
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (1), rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali (2) (3), è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.
Note
(1) La richiesta deve essere legittima e deve al contempo provenire da un pubblico ufficiale, qualifica riconosciuta anche al controllore o al capotreno rispetto al controllo dei titoli di viaggio.
(2) Si tratta di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in un'attività di inerzia nei riguardi della richiesta di identificazione mossa dall'autorità di polizia.
(3) E' sufficiente ai fini dell'integrazione della norma in esame che il soggetto declini le proprie generalità, non essendo richiesto che fornisca i documenti attestanti la propria identità personale.
Massime giurisprudenziali (20)
1Cass. pen. n. 19677/2022
Integra la contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen. la condotta di chi rifiuti di declinare le proprie generalità a richiesta delle guardie venatorie nell'esercizio dei compiti di vigilanza loro propri, in quanto queste ultime, pur non rivestendo la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ricoprono la veste di pubblici ufficiali, atteso che esercitano poteri autoritativi e certificativi nell'ambito dell'attività di protezione della fauna selvatica, che attiene ad un interesse pubblico della comunità nazionale.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 19677 del 11 marzo 2022)
2Cass. pen. n. 2021/2019
Non integra il reato di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, di cui all'art. 651 cod. pen., bensì, eventualmente, ricorrendone gli ulteriori presupposti, quello previsto dagli artt. 4 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento, la condotta di chi rifiuti di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale che gliene faccia richiesta.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2021 del 15 novembre 2019)
3Cass. pen. n. 14811/2015
Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di fornire le proprie generalità, il presupposto dell'"esercizio delle funzioni", nel cui contesto deve essere formulata la richiesta di dare le indicazioni, non può ritenersi sussistente solo perché il pubblico ufficiale, in quanto appartenente alla Polizia di Stato, è da considerare in "servizio permanente", trattandosi di due nozioni diverse. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che il reato di cui all'art. 651 c.p., fosse stato integrato da una tardiva risposta a richiesta di generalità formulata da un assistente di Polizia di Stato il quale, giunto sul posto in abiti civili e con vettura privata, nel domandare le precisate indicazioni, pur qualificandosi, non aveva proceduto ad alcuna formale contestazione di specifiche infrazioni).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 14811 del 10 aprile 2015)
4Cass. pen. n. 9957/2015
Il reato previsto dall'art. 651 cod.pen., si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale ed è, pertanto, irrilevante, ai fini della configurazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la "ratio" della norma incriminatrice è quella di evitare che l'attività della P.A. sia intralciata nell'identificazione della persona le cui generalità sono richieste nell'esercizio del potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9957 del 9 marzo 2015)
5Cass. pen. n. 39227/2013
Il reato di cui all'art. 651 c.p. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto. (Fattispecie relativa a minacce rivolte da più persone per evitare di essere identificate dal pubblico ufficiale che, a tal fine, aveva vanamente chiesto loro i documenti).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 39227 del 23 settembre 2013)
6Cass. pen. n. 5091/2012
Il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale - punito dall'art. 651 c.p. - va riferito non solo al nome e cognome ma a tutte le altre informazioni richieste per una completa identificazione, fra le quali, quindi, rientra anche il luogo di residenza.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5091 del 9 febbraio 2012)
7Cass. pen. n. 18592/2011
Il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali, che integra la condotta dell'omonima contravvenzione, non presuppone che il soggetto richiesto sia responsabile di un reato o di un illecito amministrativo.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 18592 del 11 maggio 2011)
8Cass. pen. n. 14211/2009
Il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra il reato di cui agli artt. 4 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento, non già il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, sanzionato invece dall'art. 651 c.p..(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14211 del 31 marzo 2009)
9Cass. pen. n. 47585/2007
Il reato di cui all'art. 651 c.p. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver opposto resistenza agli agenti di polizia che gli avevano chiesto i documenti per l'identificazione, si è divincolato dalla presa degli operanti ed è stato condotto con forza negli uffici di P.S., ove ha fornito le sue generalità).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 47585 del 28 dicembre 2007)
10Cass. pen. n. 47469/2003
In tema di rifiuto di generalità (art. 651 c.p.), atteso che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è costituito dal potere-dovere di vigilanza attribuito dalla legge all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale al quale il rifiuto viene opposto, detta amministrazione è legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico del responsabile del reato onde ottenere il risarcimento del danno da essa subito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 651 c.p. configurato a carico di soggetto che aveva rifiutato di declinare le proprie generalità a guardie dell'ente Parco Nazionale d'Abruzzo, ha lasciato ferma la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore del suddetto ente, costituitosi parte civile).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 47469 del 11 dicembre 2003)
11Cass. pen. n. 21730/2001
Per la configurazione del reato di cui all'art. 651 c.p. è necessario che il soggetto il quale richieda ad altri di fornire le sue generalità, oltre che essere in servizio permanente, eserciti in concreto le pubbliche funzioni, giacché la nozione di «servizio permanente» è diversa da quella di «esercizio delle funzioni», implicando essa che il dipendente pubblico può in ogni momento intervenire per esercitare i propri compiti, ma non che egli in concreto al momento li eserciti. (La Corte di cassazione, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, ritenendo necessario che il giudice di merito accerti se il pubblico ufficiale abbia formalmente contestato una specifica infrazione ed abbia a tal fine richiesto le generalità, senza ottenerle, al conducente di un veicolo che, a seguito di un'errata manovra, aveva intralciato la marcia del veicolo alla cui guida era lo stesso pubblico dipendente).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 21730 del 28 maggio 2001)
12Cass. pen. n. 10027/2000
Risponde del reato di cui all'art. 651 c.p. chi rifiuta indebitamente di fornire le proprie generalità al capotreno delle Ferrovie dello Stato Spa addetto al controllo dei titoli di viaggio, dovendosi riconoscere al suddetto capotreno, nell'espletamento della suindicata attività, la qualità di pubblico ufficiale, non venuta meno per il solo fatto dell'intervenuta trasformazione delle Ferrovie dello Stato da ente pubblico in società per azioni; trasformazione che non ha cancellato le originarie connotazioni pubblicistiche proprie della gestione del servizio ferroviario.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 10027 del 23 settembre 2000)
13Cass. pen. n. 3764/1998
Poiché la ratio dell'art. 651 c.p. è quella di salvaguardare l'esigenza di consentire al pubblico ufficiale una pronta e compiuta identificazione del soggetto in circostanze di interesse generale, e allo scopo precipuo di evitare intralci all'attività di soggetti istituzionalmente preposti all'assolvimento di compiti di prevenzione, di accertamento o repressione dei reati, o di semplice garanzia della quiete pubblica, non può valere ad escludere il reato né la circostanza che il soggetto fornisca una qualche indicazione sulla propria identità personale, senza fornire le complete generalità, né il fatto che la sua identità sia facilmente accertabile.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3764 del 25 marzo 1998)
14Cass. pen. n. 8624/1997
L'obbligo di fornire le richieste indicazioni sulla propria identità personale, penalmente sanzionato dall'art. 651 c.p., può essere assolto anche mediante esibizione, di un documento contenente i dati all'uopo necessari, sempre che lo stesso venga lasciato nella disponibilità del pubblico ufficiale richiedente per il tempo necessario alla identificazione. Risponde, quindi, del reato di rifiuto di generalità il soggetto che, pur avendo esibito un proprio documento di identità, se ne riappropri prima che il pubblico ufficiale abbia avuto il tempo di procedere alla detta identificazione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8624 del 26 settembre 1997)
15Cass. pen. n. 4898/1997
All'agente venatorio deve essere riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale, pur non essendo qualificabile come agente di polizia giudiziaria. Pertanto, il rifiuto di fornire le proprie generalità a guardia giurata che agisca nell'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria configura il reato di cui all'art. 651 c.p.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4898 del 23 maggio 1997)
16Cass. pen. n. 7250/1993
In tema di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, di cui all'art. 651 c.p., l'esigenza di assicurare speditezza alle funzioni dei pubblici ufficiali, nell'adempimento dei loro compiti istituzionali, non può, in uno Stato di diritto, anteporsi al potere-dovere del giudice penale di sindacare la legittimità della richiesta del pubblico ufficiale e non può, pertanto, limitare l'esercizio di detto controllo, che può tuttavia investire la qualifica soggettiva e la competenza del richiedente, ma non anche la discrezionalità della concreta iniziativa del richiedente medesimo, in relazione alla causa della richiesta. (Nella specie relativa ad annullamento con rinvio, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di merito aveva ecceduto dai suoi compiti sindacando ed erroneamente, tali ultimi profili).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7250 del 24 luglio 1993)
17Cass. pen. n. 2261/1992
Il precetto di cui all'art. 651 c.p., è adempiuto quando il soggetto richiesto indichi al pubblico ufficiale le proprie generalità ed eventuali qualità personali. Tale obbligo non si estende all'esibizione dei documenti di identità, non essendo il soggetto richiesto tenuto a documentare la propria identità personale. (Fattispecie in cui il soggetto aveva rifiutato di esibire il proprio documento di identificazione all'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento dopo avere mostrato la licenza di commercio da cui risultavano le sue generalità).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2261 del 2 marzo 1992)
18Cass. pen. n. 10378/1989
Il rifiuto di consegnare un documento di riconoscimento integra — ricorrendone le altre condizioni richieste dalla legge (persone pericolose o sospette) — gli estremi del reato di cui agli artt. 4 T.U. legge di P.S. e 294 del relativo regolamento e non già quello previsto dall'art. 651 c.p., trattandosi di reati aventi diverso elemento materiale e diversa obiettività giuridica. Ne consegue che qualora la persona si rifiuti di dare indicazioni sulla propria identità personale e di esibire un documento di riconoscimento, si avrà concorso materiale della contravvenzione di cui all'art. 651 c.p. con quella preveduta dalla legge di P.S.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10378 del 14 luglio 1989)
19Cass. pen. n. 1959/1988
Non può configurarsi il reato di cui all'art. 651 c.p. quando non venga accertato un effettivo rifiuto d'indicazione sulla propria identità personale. Pertanto, il rifiuto di consegnare i propri documenti per la identificazione non concreta gli estremi della contravvenzione se il soggetto fornisce le proprie generalità al pubblico ufficiale, consentendogli di procedere alla sua identificazione attraverso altri mezzi, quali il prelievo del numero di targa dell'autovettura o l'accompagnamento a un posto di polizia per l'identificazione, poiché il precetto di cui al citato art. 651 contiene l'obbligo per il soggetto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale e non di documentarla.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1959 del 15 febbraio 1988)
20Cass. pen. n. 1804/1985
Il reato di cui all'art. 651 c.p. si perfeziona con il semplice rifiuto di indicare la propria identità personale, onde è irrilevante ai fini della sussistenza dell'illecito, che successivamente vengano fornite le generalità o che l'identità del soggetto sia facilmente accertata per conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1804 del 23 febbraio 1985)