Articolo 658 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Procurato allarme presso l'Autorità
Dispositivo
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità (1), o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio [358] (2), è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.
Note
(1) Il suscitato allarme è elemento costitutivo del reato, inteso come evento di pericolo.
(2) All'Autorità sono equiparati i soggetti incaricati di un pubblico servizio, con esclusione dei soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 8764/2022
In tema di reati contro l'ordine pubblico, il reato di procurato allarme presso l'autorità è configurabile anche nel caso in cui l'annuncio di un disastro, di un infortunio o di un pericolo inesistente sia "mediato", cioè non effettuato direttamente alle forze dell'ordine, ma a un privato, purché, per l'apparente serietà del suo contenuto, risulti idoneo a provocare allarme nelle Autorità, determinandone l'intervento anche d'ufficio.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8764 del 11 novembre 2022)
2Cass. pen. n. 26897/2018
Il reato di procurato allarme presso l'Autorità è configurabile anche nel caso in cui l'infortunio annunciato sia stato artificiosamente costruito, dovendo equipararsi all'infortunio "inesistente" di cui all'art. 658 cod. pen. anche quello "falso", poiché la ratio della contravvenzione va ravvisata nell'interesse dello Stato all'ordine pubblico, che si vuole garantire contro tutti i falsi allarmi, che distolgono l''Autorità costituita dalle ordinarie incombenze.–Il reato di procurato allarme presso l'Autorità di cui all'art. 658 cod. pen. è configurabile anche nel caso in cui l'annuncio di un disastro, di un infortunio o di un pericolo inesistente sia "mediato", cioè non effettuato direttamente alle forze dell'ordine, ma ad un privato, purché, per l'apparente serietà del suo contenuto, risulti idoneo a provocare allarme nelle Autorità, determinandone l'intervento anche d'ufficio.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 26897 del 12 giugno 2018)
3Cass. pen. n. 11514/1987
Ai fini della ravvisabilità della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 658 c.p. è sufficiente che l'annunzio di disastri, infortuni o pericoli inesistenti sia idoneo a suscitare allarme presso l'autorità, gli enti o le persone che esercitano un pubblico servizio. Tale deve considerarsi l'annunzio di un inesistente sequestro di persona che, per le modalità del suo contenuto, provochi l'intervento della forza pubblica con dispiegamento di mezzi.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 11514 del 12 novembre 1987)