Articolo 685 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale
Dispositivo
Chiunque (1) pubblica (2) i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro 25 a euro 103.
Note
(1) Se il soggetto attivo è un pubblico ufficiale, si applicherà la fattispecie di cui all'art. 326, qualora vi sia stato dolo; diversamente, nel caso di colpa, si configurerà la contravvenzione in esame, aggravata ex art.art. 61 del c.p., n. 9.
(2) La pubblicazione può avvenire con qualsiasi mezzo, a patto che si rivolga ad un numero indeterminato di persone.