Articolo 688 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Ubriachezza

Dispositivo

Note

(1) Lo stato di ubriachezza non deve necessariamente essere abituale e il suo accertamento può avvenire anche solo attraverso l'osservazione di manifestazioni esteriori, quali ad esempio la mancanza di autocontrollo, la produzione di schiamazzi, etc.

(2) La dottrina prevalente ritiene che la sorpresa in flagranza (art. 382) costituisca una condizione obiettiva di punibilità.

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 17 luglio 2002, n. 354 (in G.U. 1ª s.s. 24/07/2002, n. 29), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 22594/2005

2Cass. pen. n. 1462/2002

3Cass. pen. n. 1299/1996

4Cass. pen. n. 11309/1994

5Cass. pen. n. 9861/1987

6Cass. pen. n. 6336/1986