Articolo 690 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
Dispositivo
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico cagiona l'ubriachezza altrui [689] (1), somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 309 (2).
Note
(1) L'ubriachezza, che costituisce l'evento del reato, deve realizzarsi pubblicamente, ai fini dell'integrazione della norma in esame.
(2) Si qualifica come fattispecie generica rispetto a quella speciale ex art. 689, di cui riprende la condotta delittuosa di somministrazione.