Articolo 701 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Misura di sicurezza
Dispositivo
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata [228] (1).
Note
(1) Si tratta di una misura di sicurezza, la cui applicazione non richiede una declaratoria di delinquenza qualificata né che vi sia un'incidenza obbligatoria derivante da precedenti penali.