Articolo 704 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Armi

Dispositivo

Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:

Note

(1) Rimangono esclusi gli strumenti diretti ad offendere il cui porto è vietato in modo assoluto dalla legge.

(2) Tale previsione deve integrarsi con quanto espresso ex artt. 45, 81 e 81 del T.u.l.p.s.