Articolo 720 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Partecipazione a giuochi d'azzardo

Dispositivo

Note

(1) Il luogo è elemento costitutivo del reato e si ravvisa anche nei circoli privati ovvero in quei contesti che prescindono dalla necessaria presenza di un minimo di organizzazione o struttura.

(2) La sorpresa in flagranza è considerata una condizione obiettiva di punibilità (v.44), sul cui ambito di applicazione la dottrina non risulta concorde. Alcuni autori propendono infatti per un'interpretazione estensiva, che considera anche le ipotesi in cui il soggetto viene colto immediatamente dopo l'interruzione del gioco, mentre altri invece preferiscono restringere tale condizione solo ai casi in cui l'agente sia stato effettivamente colto nell'atto di prendere parte al gioco.

(3) Si considerano "poste" le puntate effettuate dai giocatori, le quali devono essere rilevanti in assoluto e non relativamente ai singoli soggetti.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 11013/1999

2Cass. pen. n. 7819/1998

3Cass. pen. n. 4006/1997

4Cass. pen. n. 1722/1987

5Cass. pen. n. 1983/1985

6Cass. pen. n. 45/1974