Articolo 727 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
Dispositivo
(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie (3).
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie (2).
Note
(1) Questo articolo è stato aggiunto con d.lgs. del 7 luglio 2011, n. 121.
(2) Tale comma è stato introdotto dall'art. 15, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135.
(3) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 13, comma 1 della L. 6 giugno 2025, n. 82.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 30584/2025
L'abbattimento, la cattura o la detenzione di cardellini in numero superiore a cinque, appartenendo questi alla famiglia dei fringillidi, integra la contravvenzione di cui all'art. 30, comma 1, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157, che concorre con quella di uccisione, cattura o detenzione di esemplari di specie di animali selvatiche protette prevista dall'art. 727-bis cod. pen., in quanto tali volatili risultano contemplati nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE, sempreché l'azione riguardi una quantità trascurabile di uccelli e abbia, pertanto, un impatto altrettanto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 30584 del 7 aprile 2025)