Articolo 728 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui

Dispositivo

Chiunque pone taluno, col suo consenso (1), in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona (2), con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da trenta euro a cinquecentosedici euro.

Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria (3).

Note

(1) Il consenso, valido e informato, non quindi viziato da errore, violenza o dolo, permette di distinguere la contravvenzione in esame del reato di cui all'articolo613.

(2) Il pericolo per l'incolumità viene considerato una condizione obiettiva di punibilità (v.44).

(3) Si ritiene limitato l'ambito di tale causa di non punibilità ai casi di trattamento medico-chirurgico.