Articolo 731 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di reato proprio, in quanto può essere commesso solo dai genitori aventi la patria potestà o, in mancanza, dal tutore (v.357) o da coloro ai quali il minore è affidato per ragioni di educazione, di cura, per l'esercizio di una professione o di un'arte etc.

(2) La mancanza di un giusto motivo è diversamente considerata quale elemento costitutivo del reato, mentre altri propendono per ritenerla una causa di esclusione della punibilità.

(3) Per quanto attiene la condotta dell'impartire, si ricordi che l'art. 174 del r.d. 5 febbraio 1928, n. 577 prevede la possibilità che l'obbligo all'istruzione venga assolto anche direttamente dal genitore o da chi ne fa le veci.

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. pen. n. 50624/2017

2Cass. pen. n. 4523/2017

3Cass. pen. n. 4520/2017

4Cass. pen. n. 16438/2011

5Cass. pen. n. 22037/2010

6Cass. pen. n. 26960/2009

7Cass. pen. n. 37400/2007

8Cass. pen. n. 33841/2007

9Cass. pen. n. 16965/2007

10Cass. pen. n. 32539/2006

11Cass. pen. n. 13977/2004

12Cass. pen. n. 4478/1990

13Cass. pen. n. 8425/1989

14Cass. pen. n. 358/1989

15Cass. pen. n. 5023/1988

16Cass. pen. n. 4375/1988