Accertamento delle perdite oggetto di “sterilizzazione” prima della chiusura dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020

Triveneto · T.A.3 · 5-2021

Discipline transitorie - Covid

Massima

Nel caso in cui gli amministratori siano chiamati a determinare l’ammontare del patrimonio netto contabile, al fine di verificare l’eventuale riduzione del capitale sociale nominale di oltre un terzo, prima della chiusura dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020, dovranno avere cura di redigere un bilancio (situazione patrimoniale) infra-annuale in cui, secondo le regole ordinarie, siano individuate separatamente le perdite emerse nel corso di detto esercizio (anche se non ancora chiuso) rispetto a quelle emerse in altri esercizi, per poi escludere dalla determinazione del patrimonio netto contabile unicamente le prime, al lordo delle eventuali riserve.

Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 accertate attraverso la redazione di una situazione patrimoniale o di un bilancio infra-annuale sono provvisorie, in quanto l’importo definitivo oggetto di “sterilizzazione” è necessariamente quello risultante dal bilancio annuale relativo a detto esercizio.

Motivazione

Poiché la nuova versione dell’art. 6 del D.L. n. 23/2020 ha previsto la sterilizzazione delle perdite complessive emerse nell’intero esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 e non di quelle parziali via via emerse nel corso di detto esercizio, la cui entità potrebbe risultare aumentata o diminuita alla sua chiusura per effetto di utili o perdite maturati in seguito, nell’orientamento in commento si è ritenuto di precisare che fino a quando non sia possibile determinare definitivamente il loro ammontare la sterilizzazione di quelle accertate per effetto di una verifica infra-annuale è provvisoria e soggetta ad adeguamento.

Si pensi ad una società che chiude gli esercizi il 30 giugno di ogni anno che al 30 aprile 2021 abbia accumulato perdite per euro 100.000 che hanno interamente eroso il capitale sociale e che in quanto tali siano state accertate e “sterilizzate”. Nell’ipotesi in cui successivamente, con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021, fosse emerso che la perdita complessiva si sia ridotta ad euro 90.000 sarà quest’ultimo importo ad essere “sterilizzato” e non quello precedentemente accertato.

Ovviamente, le perdite definitivamente accertate nel conto economico del bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e interamente “sterilizzate” per effetto del disposto dell’art. 6 del D.L. n. 23/2020, potranno ridursi anche prima dello spirare del quinto esercizio successivo al loro accertamento attraverso l’utilizzo di riserve, utili o riduzioni del capitale. Di tali eventuali movimentazioni successive si dovrà dare conto nella nota integrativa relativa all’esercizio in cui le movimentazioni sono avvenute ai sensi del comma 4 del suddetto art. 6 del D.L. n. 23/2020.

Norme collegate

Art. 2428Art. 2424Art. 2446Art. 2429Art. 2482-bis

Massime collegate (13)