Amministratore estraneo di società di persone
Firenze · 78 · 2022
Amministrazione e rappresentanza - Requisiti
Massima
Nelle società in accomandita semplice non è legittimo affidare l’amministrazione ad un non socio in quanto il legislatore è stato esplicito nello stabilire che: l’amministrazione della società «può essere affidata soltanto ai soci accomandatari» (art. 2318, 2° comma c.c.).
Nelle società in nome collettivo è legittimo affidare l’amministrazione ad un non socio in quanto la responsabilità solidale e illimitata di ciascun socio verso i terzi è in ogni caso normativamente garantita (art. 2291, 2° comma c.c.).
Nelle società semplici è legittima la nomina ad amministratore di un soggetto estraneo alla compagine sociale purché non siano previsti patti di esclusione o di limitazione della responsabilità di tutti i soci.
Motivazione
Il quesito
È tuttora dibattuta la questione se, nelle società di persone, il potere di amministrare possa essere attribuito ad un terzo non socio.
Nella specie occorre anzitutto ricordare che la questione riguarda esclusivamente le società semplici e le società in nome collettivo, posto che, per la società in accomandita semplice, l’articolo 2318, 2° comma c.c., è chiaro nello stabilire che: «l’amministrazione della società può essere affidata soltanto ai soci accomandatari». La disposizione normativa nega pertanto espressamente l’ammissibilità di nominare come amministratori colore che non siano soci accomandatari.
Diversamente per le società semplici ed in nome collettivo, poiché sia in dottrina che in giurisprudenza manca un indirizzo interpretativo costante, è opportuno ripercorrere le argomentazioni a favore dell’una e dell’altra tesi (nota 1: Una parte della dottrina, infatti, lo ammette (Campobasso, Diritto delle società, 2, 2002, 108; Costi-Di Chio, Società in generale. Società di persone. Associazione in partecipazione, in Giurisprudenza sistematica civile e commerciale diretta da Bigiavi, Torino, 1991, 441; Ferri, Delle società, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1982, 171; Minervini, In tema di esclusione del socio amministratore unico di collettivo, in Dir. e giur., 1947, 248; Spada, La tipicità delle società, Padova, 1974, 339; Tassinari, La rappresentanza nelle società di persone, Milano, 1993, 143; Vassalli, Responsabilità d’impresa e poteri di amministrazione nelle società personali, Milano, 1973; R. Guglielmo, Riflessi della riforma del diritto societario sull’amministrazione delle società di persone, in Studi e materiali, 2005, 1205 ss., spec. 1213, e in Riv. Not., 2006, 1199 ss., spec. 1215 ss.; Vivante, Trattato di diritto commerciale, Le società commerciali, Torino, 1935, 109, secondo cui l’amministratore può essere estraneo, perché non sarebbe possibile «negare alla società, in mancanza di un espresso divieto, il diritto che spetta ad ogni subietto di diritto, di farsi rappresentare da chi gode la sua fiducia»). Altri autori, invece, escludono la possibilità di affidare l’amministrazione di una società di persone ad estranei (Buonocore, Società in nome collettivo, in Commentario al codice civile, diretto da Schlesinger, 1995, 103; Cagnasso, La società semplice, in Trattato di diritto civile diretto da Sacco, Torino, 1998, 152; Cottino, Le società, Padova, 1999, 79; Galgano, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2001, 65; Ghidini, Società personali, Padova, 1972, 418; Salafia, Amministrazione della società e procura institoria, in Società., 1991, 748; Mossa, Trattato del nuovo diritto commerciale, Milano, 1942, I, 202). In giurisprudenza sono a favore della tesi dell’amministratore estraneo: Trib. Torino 8 ottobre 1984, in Soc., 1985, 497; App. Bari 1° febbraio 1960, in Giur. It., 1962, 90; Trib. Roma, 25 agosto 2021, n. 4971, in Foro it., 2021, I, 3685 ss. e in Riv. Not., 2021, II, 997 ss.; in senso contrario, invece, Cass. 25 gennaio 1968 n. 218 in Giur. it., 1968, 1202, la quale ha deciso incidentalmente che gli amministratori di società di persone debbono essere necessariamente soci; Trib. Milano 22 dicembre 1983, in Soc., 1984, 790; Trib. Alessandria, 25 marzo 1999, in Riv. not., 1999, 1026; Trib. Foggia 29 febbraio 2000, in Giur. It., 2001, 989; Trib. Catania, 19 dicembre 2003, in Società, 2004, 881, con nota di Fumagalli; Trib. Cagliari 11 novembre 2005, in Riv. Giur. Sarda, 2006, 2, 383; Trib. Udine, 29 aprile 2018, in CNN Notizie del 19 novembre 2018, con nota di Ruotolo – Boggiali, La questione dell’amministratore estraneo nelle società personali).
La questione è stata recentemente affrontata anche da un decreto del Giudice del Registro delle Imprese di Roma del 23 marzo 2021 in base al quale, nelle conclusioni, nelle società semplici la legittimità della nomina ad amministratore di un soggetto estraneo alla compagine sociale è condizionata alla verifica dell’inesistenza di patti di esclusione o di limitazione della responsabilità dei soci ex art. 2267 c.c.
Tesi a favore dell’inammissibilità dell’amministratore estraneo
Secondo un primo orientamento nelle società di persone il potere di amministrazione può essere riconosciuto in via esclusiva ai soci.
a) Dati normativi
a1) In primo luogo mentre per le società di capitali è la legge stessa che ammette espressamente che l’amministratore possa essere una persona diversa dai soci (vedi art. 2380 bis comma 2 del c.c. e art. 2475 c.c.), la figura dell’amministratore estraneo non è contemplata nella disciplina delle società di persone. È significativo, sul punto, ricorda una parte della dottrina, che «non vi sia neppure adombrata l’ipotesi della nomina del terzo estraneo» (nota 2: Ghidini, Società personali, Padova, 1972, 418.).
a2) In secondo luogo, con riferimento alla società semplice, occorre ricordare anzitutto l’art. 2257 comma 1 c.c. in base al quale «salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri»; parimenti, il primo comma dell’art. 2258 c.c. stabilisce che, se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è «necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali».
Si sottolinea che l 'autonomia negoziale dei soci riguarda la scelta tra “amministrazione disgiuntiva” e “amministrazione congiuntiva” e tra chi riveste la qualifica di socio amministratore e di solo socio; non sarebbe corretto attribuire all’incipit dell’articolo 2257 («Salva diversa pattuizione») la facoltà di consentire la nomina ad amministratori di soggetti estranei alla società (nota 3: In tal senso Trib. Alessandria 25 marzo 1999, in Riv. Not., 1999, 1026, e Trib. Udine, 29 aprile 2018, in CNN Notizie del 19 novembre 2018, con nota di Ruotolo – Boggiali);
a3) In terzo luogo, nelle società in nome collettivo i sostenitori della tesi negativa invocano, altresì, la norma di cui all’art. 2295 n. 3 c.c., laddove la locuzione «amministrazione» è preceduta da quella «soci» (nota 4: Sostenuto da V. Salandra, Manuale di dir. Comm., I, Bologna, 1946, p. 157.);
a4) In quarto luogo si afferma che la formulazione indubbiamente cogente dell’art. 2318 comma 2 c.c. consente di dedurre che, se i soci accomandanti (che pure possono avere nelle società un interesse ed una partecipazione cospicui) sono esclusi dall’amministrazione, ciò deve dirsi a maggior ragione per i terzi che non hanno interesse alcuno nelle società; questo criterio non può non valere, per identità di ratio, anche per le altre società personali (nota 5: G. Auletta, Appunti di dir. Comm., Napoli, 1946, p. 147; Galgano, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2001, 65.).
b) Tutela dei terzi
A sostegno della tesi negativa, oltre ai dati normativi sopra richiamati, si ricorda il principio dell’inderogabilità della responsabilità personale dei soci amministratori per le obbligazioni sociali (nota 6: In tal senso F. Di Sabato, Manuale delle società, op. cit., pp. 127-128; F. Galgano, Degli amministratori di società personali, Padova 1963, pp. 110 ss.; G. Cottino, Diritto commerciale, op. cit., pp. 164 ss.; M. Ghidini, Società personali, Padova 1974, pp. 418 ss).
Il legislatore collega infatti la responsabilità personale alla rappresentanza della società: «Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome per conto della società.».
Poiché non è ammissibile che un terzo estraneo assuma responsabilità personale si deve concludere nel senso che il potere di rappresentanza, a sua volta espressione del potere di amministrare, possa essere conferito solo ai soci (nota 7: F. Di Sabato, Manuale delle società, op. cit., p. 128.).
Ora, nelle società semplici la presenza di un patto di limitazione e l’eventuale attribuzione ad un terzo dell’amministrazione farebbe inevitabilmente saltare la regola. Non essendo l’amministratore un socio, lo stesso non potrebbe essere chiamato a rispondere illimitatamente. In pratica si configurerebbe una società nella quale tutti i soci godrebbero della limitazione di responsabilità, in aperto contrasto con la lettera della legge. Né può dirsi che il terzo diverrebbe in tal caso responsabile illimitatamente, perché ciò, sarebbe contro il disposto dell’art. 2267 c.c., che prevede tale responsabilità solo per i soci (nota 8: Così Rocco Guglielmo, Riflessi della riforma del diritto societario sull’amministrazione delle società di persone, p. 9, in Studio CNN n. 5618/I del 31 marzo 2005.).
Si evidenzia pertanto in questa prospettiva, che se fossero pattuite l’esclusione della solidarietà e/o la limitazione della responsabilità dei soci che non agiscono e fosse al contempo attribuita l’amministrazione ad un non socio, non vi sarebbe più alcun socio illimitatamente responsabile.
Tesi a favore dell’ammissibilità dell’amministratore estraneo:
a) Duplicità delle qualifiche
In primo luogo, giova evidenziare come, anche nelle società personali, ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica che si voglia dare al rapporto di amministrazione, la qualifica di amministratore – già sotto il profilo “ontologico” – appare distinta ed autonoma rispetto alla qualità di socio (nota 9: Così il decreto del Trib. Roma, 25 agosto 2021, n. 4971; nota 10: Vedi anche Rocco Guglielmo, che nel corso della discussione in occasione della presentazione dell’Orientamento ha ricordato ulteriori argomenti a sostegno della tesi dell’amministratore estraneo nelle società di persone) e precisamente:
la possibilità, sostenuta da una parte della dottrina, di attribuire l’amministrazione nelle società di persone all’usufruttuario di quote, che pacificamente non è considerato socio; l’ipotesi di una società interamente partecipata da incapaci (art. 2294 c.c.), in cui i legali rappresentanti, per una migliore tutela degli incapaci stessi, vogliano affidare la gestione della società ad un terzo; l’ipotesi di una società in concordato preventivo con cessione dei beni dove il tribunale, seppure in vista della liquidazione dell’attivo, deve necessariamente nominare liquidatore un non socio; o ancora l’ipotesi di nomina di un liquidatore (carica che pacificamente può essere ricoperta da un non socio) effettuata dal presidente del tribunale in caso di disaccordo tra i soci.).
Si può, infatti, essere soci senza essere amministratori e si può cessare di essere amministratori pur conservando la qualità di socio (nota 11: In tal senso Studio C.N.N. n. 5618/I del 31 marzo 2005, pagine 7 e 8. G. F. Campobasso, Diritto commerciale, op. cit., p. 103; F. Di Sabato, Manuale delle società, op. cit., pp. 124 ss.; in giurisprudenza, Cass. 13.11.1984, n. 5747 e Cass. 28.5.1985, n. 3236, in Nuova giur. civ., 1985, I, 580; Cass. 9.7.1994, n. 6524, in Giur. comm., 1995, II, 821).
La circostanza che la qualità di socio non sia un binomio inscindibile con la qualifica di amministratore è reso evidente dalla stessa disciplina delineata dal legislatore.
Sul punto viene ricordato principalmente che la riforma del diritto societario ha espressamente ammesso che le società di capitali possano assumere partecipazioni in società di persone anche assumendo la qualità di socio illimitatamente responsabile (art. 2361 secondo comma c.c.).
Conseguentemente, ben potrebbe sussistere che una società di persone sia interamente partecipata da società di capitali, ipotesi espressamente contemplata dall’art. 111-duodecies comma 1 disp. att. c.c..
Ciò posto, l’amministrazione della società partecipata dovrebbe essere affidata alla società di capitali partecipanti, ammettendosi, oggi, la nomina di una persona giuridica ad amministratore di una società di persone.
In tale ipotesi, la società persona giuridica amministratore della società personale dovrebbe avvalersi, nel concreto espletamento dell’incarico, del proprio organo amministrativo o, comunque, di un soggetto da essa designato. Ciò dimostra che lo svolgimento, in concreto, dell’attività di amministrazione non richiede – si ribadisce, sotto il profilo “ontologico” – anche la (contemporanea) qualità di socio della società di persone.
In definitiva, una volta ammessa la possibilità di una partecipazione di società di capitali a società di persone diviene giocoforza inevitabile ammettere una “dissociazione” tra la qualità di socio e lo svolgimento in concreto dell’attività di amministrazione (nota 12: Così, diffusamente, Trib. Roma, cit. Sul punto si ricorda altresì la Massima n. 100 del Consiglio Notarile di Milano in base alla quale «Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l’esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell’amministratore sono eseguite nei confronti sia dell’amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.»).
b) Dati normativi
In primo luogo occorre ricordare che quando il legislatore ha voluto vietare l’attribuzione dell’amministrazione ad un estraneo lo ha fatto espressamente con la conseguenza che, in mancanza di una norma contraria e di fronte alla completa autonomia lasciata alle parti nel campo dell’amministrazione, sembra difficile negare che l’amministrazione possa essere affidata ad un non socio (nota 13: Così Trib. Roma, cit.. In tal senso anche Ferri, Delle società, in Commentario al codice civile, a cura di Scialoja –Branca, Bologna, 1981, 130, sostiene che «in mancanza di una norma contraria e di fronte alla completa autonomia lasciata alle parti nel campo dell’amministrazione, sembra difficile negare che l’amministrazione possa essere affidata ad un non socio». Analogamente, Bolaffi, La società semplice, Milano, 1975, 447.).
Il primo comma, secondo periodo, dell’art. 2257 c.c. che prevede che l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, fa salva la «diversa pattuizione»; pattuizione che, in difetto di ulteriori limitazioni dettate dalla norma, deve riferirsi non solo al sistema di amministrazione, ma anche alla possibilità di nomina di un non socio (nota 14: Così Studio C.N.N. n. 5618/I, cit., p. 10 e il decreto del Trib. Roma, cit.).
Quanto all’articolo 2318 comma 2 c.c. dettato in tema di società in accomandita semplice si tratta di una norma eccezionale che non può essere estesa anche alla società semplice ed alla società in nome collettivo, nelle quali ultime l’amministratore estraneo deve ritenersi ammesso, sempre in considerazione dell’autonomia lasciata alle parti nel campo dell’amministrazione (nota 15: Tassinari, La rappresentanza nelle società di persone, Milano, 1993, 143.).
Quanto all’argomento che fa leva sull’articolo 2295 n. 3 secondo il quale l’atto costitutivo di società in nome collettivo deve indicare i soci che hanno l’amministrazione, si è parlato di «argomento esegetico assai debole, soprattutto ove si tenga conto che l’articolo 2295 n. 3 è la riproduzione dell’arti 87, pr. e n.3 del c.co.abr. “al cui tenore nessuno per lo passato attribuì rilievo tanto meno decisivo“» (nota 16: Così G. Minervini, In tema di esclusione si socio amministratore di collettiva, in Dir. e giur., 1946, p. 248 ss.).
c) Tutela dei terzi
Superati gli argomenti letterali, per negare la possibilità in argomento è doveroso, a questo punto, chiedersi se effettivamente esista o meno un problema di tutela dei terzi in base al quale, necessariamente, l’amministratore debba essere anche un socio della società di persone.
Andando in ordine, con riferimento alle società in nome collettivo, il problema non si pone poiché - pur ritenendo che la nomina di un amministratore estraneo possa costituire un espediente per eludere il principio della responsabilità personale ed illimitata dei soci per le obbligazioni sociali tutti i soci sono sempre e comunque responsabili personalmente nei confronti dei creditori sociali, siano o meno investiti dell’amministrazione della società (nota 17: In tal senso Studio C.N.N. n. 5618/I del 31 marzo 2005, pagina 9 e d il decreto del Trib. Roma, 25 agosto 2021, n. 4971.).
La posizione dei terzi creditori della società non sarebbe perciò in alcun modo compromessa da una clausola statutaria che alla fine riservi l’amministrazione della società ad un terzo (nota 18: In tal senso Studio C.N.N. n. 5618/I del 31 marzo 2005, pagina 9 e d il decreto del Trib. Roma, 25 agosto 2021, n. 4971.).
Con riferimento alle società semplici, viene, in senso contrario, richiamato il disposto di cui all’art. 2267 c.c. a mente del quale, per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
I sostenitori della tesi negativa, come sopra richiamata, affermano che se fossero pattuite l’esclusione della solidarietà e/o la limitazione della responsabilità dei soci che non agiscono e fosse al contempo attribuita l’amministrazione ad un non socio, non vi sarebbe più alcun socio illimitatamente responsabile.
Tale considerazione non impedisce, tuttavia, a priori, l’ammissibilità della nomina di un amministratore non socio, ma «implica semplicemente che tale ammissibilità sia condizionata alla mancata stipulazione di patti di esclusione della solidarietà o di limitazione della responsabilità dei soci» (nota 19: In tal senso Studio C.N.N. n. 5618/I del 31 marzo 2005, pagina 9 e d il decreto del Trib. Roma, 25 agosto 2021, n. 4971.). Pertanto, «l’iscrizione nel registro delle imprese della nomina ad amministratore di una società semplice di un soggetto non socio è condizionata alla verifica (da parte dell’ufficio stesso) dell’inesistenza di patti di esclusione o di limitazione della responsabilità dei soci» (nota 20: Così il decreto del Trib. Roma, 25 agosto 2021, n. 4971.).
In dettaglio, si ritiene ammissibile nelle società semplici la nomina ad amministratore di un estraneo purché non siano previsti patti di esclusione o di limitazione della responsabilità di tutti i soci (nota 21: Sul punto anche Notaio Rocco Guglielmo, nella sua relazione in occasione della presentazione dell’orientamento ha ricordato che se il senso della previsione di cui all’art. 2267, primo comma, C.C. è quella di avere almeno un socio responsabile illimitatamente per le obbligazioni sociali, è interessante sottolineare che sarebbe possibile l’amministratore estraneo nelle società semplici anche in presenza di un patto “limitativo” purché non sia esclusa la responsabilità illimitata di almeno un socio.).
Si ritiene infatti che solo se fosse pattuita l’esclusione o la limitazione della responsabilità di tutti i soci si configurerebbe una società nella quale tutti i soci godrebbero della limitazione di responsabilità, in aperto contrasto, come sopra detto, con lo spirito della legge in ambito di società di persone.
Inoltre non si comprende il motivo per cui in una società semplice con uno o più amministratori soci sia possibile limitare ed escludere la responsabilità illimitata degli altri soci “non amministratori” ed in una società semplice con amministratore estraneo non si possa, al contempo, prevedere una esclusione od una limitazione della responsabilità illimitata soltanto per alcuni dei soci, purché, naturalmente, via sia almeno un socio illimitatamente responsabile per non “snaturare” il tipo sociale (nota 22: Facendo un esempio concreto: così come potremmo avere una società semplice con tre soci (Tizio Caio e Sempronio) in cui Tizio è socio amministratore con responsabilità illimitata e gli altri due (Caio e Sempronio) soci con una totale esclusione della responsabilità illimitata, allo stesso tempo, una volta ammessa la figura dell’amministratore estraneo, non si comprende perché non si possa avere una società semplice con tre soci (Tizio Caio e Sempronio), un amministratore estraneo (Mevio), ed un patto che escluda o che limiti la responsabilità illimitata per gli stessi Caio e Sempronio; in entrambe le fattispecie avrei un socio illimitatamente responsabile che è Tizio: nel primo caso in quanto socio che agisce in nome e per conto della società; nel secondo caso in quanto almeno un socio deve essere illimitatamente responsabile per non “snaturare” il tipo sociale e soprattutto per garantire i terzi che entrano in contatto con la società.).
In questa prospettiva e con questa precisazione di carattere fondamentale la nomina di un terzo quale amministratore di una società semplice non implica alcuna lesione per i diritti dei terzi; anzi, potrebbe determinare per gli stessi un possibile vantaggio dal momento che, per ogni atto compiuto in nome della società, i creditori potrebbero sempre agire nei confronti dei singoli soci e, qualora il comportamento dell’amministratore estraneo costituisca un fatto illecito, aggredire a titolo di responsabilità extracontrattuale anche il patrimonio personale di quest’ultimo (nota 23: In tal senso Studio C.N.N. n. 5618/I del 31 marzo 2005, pagina 9 ed il decreto del Trib. Roma, 25 agosto 2021, n. 4971.).
In definitiva, alla luce delle precedenti considerazioni (e con gli accorgimenti indicati), appare legittima, nelle società semplici, la nomina ad amministratore di un soggetto estraneo alla compagine sociale.
Conclusioni
Nelle società in accomandita semplice la nomina di un amministratore non socio non è ammissibile, in quanto il legislatore stesso è stato esplicito nello stabilire che: «l’amministrazione della società può essere affidata soltanto ai soci accomandatari» (art. 2318, 2° comma c.c.).
Nelle società in nome collettivo, al contrario, in mancanza di dettati normativi espressamente contrari si ritiene di condividere la tesi dell’ammissibilità dell’amministratore estraneo, in quanto la responsabilità solidale e illimitata di ciascun socio verso i terzi è in ogni caso normativamente garantita (art. 2291, 2° comma c.c.).
Nelle società semplici, in mancanza di dettati normativi espressamente contrari, si ritiene ammissibile ricorrere alla figura dell’amministratore non socio, ma, dovendo altresì tutelare i terzi che entrano in contatto con la società, tale nomina è possibile solo purché non siano previsti patti di esclusione o di limitazione della responsabilità di tutti i soci.
Senza questa specifica si potrebbe configurare una società nella quale tutti i soci godrebbero della esclusione o della limitazione della responsabilità e ciò sarebbe in aperto contrasto con la lettera e con lo spirito della legge.