Ammissibilità della previsione statutaria che escluda il risarcimento del danno agli amministratori revocati senza giusta causa

Triveneto · H.C.10 · 9-2006

Amministrazione e rappresentanza - Cessazione

Massima

La disposizione dell’ultima parte del comma 3 dell’art. 2383 c.c. è derogabile, pertanto è legittima la clausola statutaria che escluda il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori revocati senza giusta causa.

Tale clausola sarà opponibile esclusivamente agli amministratori nominati successivamente alla sua adozione.

Norme collegate

Art. 2383

Massime collegate (2)