Ammissibilità della previsione statutaria che escluda il risarcimento del danno agli amministratori revocati senza giusta causa
Triveneto · H.C.10 · 9-2006
Amministrazione e rappresentanza - Cessazione
Massima
La disposizione dell’ultima parte del comma 3 dell’art. 2383 c.c. è derogabile, pertanto è legittima la clausola statutaria che escluda il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori revocati senza giusta causa.
Tale clausola sarà opponibile esclusivamente agli amministratori nominati successivamente alla sua adozione.