Ammissibilità della previsione statutaria che escluda il risarcimento del danno agli amministratori revocati senza giusta causa
Triveneto · H.C.10 · 9-2006
Amministrazione e rappresentanza - Cessazione
Massima
La disposizione dell’ultima parte del comma 3 dell’art. 2383 c.c. è derogabile, pertanto è legittima la clausola statutaria che escluda il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori revocati senza giusta causa.
Tale clausola sarà opponibile esclusivamente agli amministratori nominati successivamente alla sua adozione.
Norme collegate
Art. 2383