Ammissibilità della trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con unico socio

Triveneto · K.A.23 · 9-2006

Tipi societari - Società di persone

Massima

Si ritiene ammissibile la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con un unico socio in quanto l’atto di trasformazione non comporta l’estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova società, ma la continuazione della stessa società in una nuova veste giuridica, alla stregua di una mera modificazione dell’atto costitutivo.

In tal caso la società trasformata sarà posta in liquidazione solo qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci.

Motivazione

La relazione di accompagnamento alla riforma evidenzia come in tema di trasformazione (con l’art. 2498 c.c. novellato) si sia voluto dare maggior risalto alla continuità dei rapporti giuridici (già prevista nel vecchio testo dell’art. 2498, comma 3, ultima parte, c.c.) «intesa appunto come segno di una prospettiva di modificazione e non novativa-successoria, chiarendo altresì che la continuazione riguarda anche i rapporti processuali».

Significativa in tal senso appare anche la nuova rubrica dell’art. 2498 c.c.: «Continuità dei rapporti giuridici».

La trasformazione attua infatti una modifica della struttura societaria, realizzata attraverso una variazione tipologica e/o causale della società stessa.

Il principio di continuità delle posizioni giuridiche attive e passive, pur a seguito del mutamento della struttura organizzativa, rappresenta l’effetto qualificante della trasformazione.

Nella stessa nozione di trasformazione è insito il risultato della continuità dei rapporti giuridici tramite i quali si esplica l’attività della società, pur nel mutamento della veste organizzativa.

Con la trasformazione si modificano le sole regole corporative applicabili alla società, nella consapevolezza che tale mutamento non interferisce sul piano della continuità dell’esercizio dell’impresa.

L’atto di trasformazione non è un nuovo contratto, ma è una “deliberazione” dei soci adottata secondo le regole del procedimento decisionale endosocietario, come tale produce i suoi effetti anche nei confronti dei dissenzienti (primo fra tutti quello dell’insorgere del diritto di recesso).

La trasformazione è, infatti, decisa dai soci in assemblea (per le società di capitali) o con il consenso della maggioranza dei soci calcolata per le quote di partecipazione agli utili (per le società di persone), salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.

Viceversa, per la costituzione di una nuova società è richiesta la manifestazione di volontà di tutti i soci costituenti.

È dunque certo che non si può parlare di effetto novativo della trasformazione.

Si tratta di una mera vicenda evolutiva del medesimo ente, finalizzata all’adozione di una disciplina dell’assetto societario adeguata alle mutate esigenze della società, e non certo di un atto comportante trasferimenti patrimoniali.

La trasformazione societaria non determina né l’estinzione della società trasformanda, né la costituzione ex novo della società trasformata.

L’ente coinvolto conserva la propria originaria identità.

A ciò consegue che la regola della pluralità dei soci dettata per la costituzione di società di persone non può trovare applicazione nella trasformazione.

Pertanto, si deve ritenere legittima la trasformazione di una società di capitali con unico socio in una società di persone, salvo lo scioglimento della società stessa qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci.

Si tratterebbe comunque di un effetto giuridico del tutto indipendente dall’iter della trasformazione, oltre che eventuale.

Stante quanto sopra, appare legittimo ritenere che la trasformazione in società di persone costituisca un valido ed efficace rimedio volto ad evitare lo scioglimento della società di capitali unipersonale che abbia ridotto il proprio capitale al di sotto del minimo legale, ai sensi degli artt. 2447, 2482-ter e 2484 c.c.

Norme collegate

Art. 2484Art. 2482-terArt. 2362Art. 2462Art. 2272Art. 2447Art. 2498