Applicabilità dell’art. 2500 sexies c.c. alla trasformazione di società cooperativa
Triveneto · K.A.34 · 9-2011
Trasformazione - Trasformazione di consorzi e cooperative
Massima
Si ritiene che la disciplina dettata dall’art. 2500 sexies c.c. sia applicabile, nei limiti della sua compatibilità, anche alle ipotesi di trasformazione di cooperative in società lucrative o in consorzi.
Motivazione
Nella disciplina positiva della trasformazione è possibile individuare tre diverse tipologie di norme.
In primo luogo, vi sono quelle che costituiscono la disciplina generale della trasformazione, suscettibili di applicazione in ogni ipotesi di mutamento della struttura organizzativa dell’ente.
Appartengono a tale tipologia:
l’art. 2498 c.c. che sancisce il principio di continuità dei rapporti giuridici, l’art. 2499 c.c. relativo alla trasformazione in pendenza di procedura concorsuale, l’art. 2500, commi 1 e 2, c.c. che si occupa del contenuto e della pubblicità dell’atto di trasformazione, l’art. 2500 bis c.c. sull’efficacia sanante della pubblicità della trasformazione.
Altre norme, invece, costituiscono i principi generali propri di tutte le ipotesi di trasformazione eterogenea: in particolare è ricompreso in tale categoria l’art. 2500-novies c.c., che stabilisce il principio di efficacia differita della trasformazione eterogenea e prevede la facoltà di opposizione dei creditori.
Infine, ad un diverso ambito, sono riconducibili tutte le altre norme (c.d. di disciplina speciale della trasformazione), che sono proprie delle diverse fattispecie e la cui estensibilità alle ipotesi non espressamente contemplate deve essere valutata caso per caso.
Appartiene a quest’ultima categoria la disciplina speciale della trasformazione di cooperative in società lucrative o in consorzi (artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c.).
Tale normativa non contiene alcun espresso rinvio alla disciplina generale della trasformazione eterogenea.
Tuttavia, non si può dubitare che quest’ipotesi di trasformazione debba considerarsi species del più ampio genus delle trasformazioni eterogenee, che espressamente comprende, tra le altre, l’ipotesi inversa di trasformazione da società di capitali in società cooperativa o in consorzio.
Consegue che la disciplina generale dettata per tutte le fattispecie di trasformazione eterogenea può essere utilizzata per il completamento della normativa specifica della trasformazione da società cooperativa in società lucrativa o in consorzio.
In particolare, si ritiene che il rinvio all’art. 2500 sexies c.c. in quanto compatibile, previsto in generale dall’art. 2500-septies, comma 2, c.c. per le trasformazioni eterogenee da società di capitali, sia estensibile anche all’ipotesi di trasformazione di cooperative in società lucrative o in consorzi.
Si ritiene, pertanto, che il dettato dell’art. 2500 sexies c.c., previsto per le ipotesi di trasformazione di società di capitali in società di persone, ritenuto inapplicabile alla trasformazione da società di capitali in altra società di capitali (v. orientamento K.A.4) ma esteso, in quanto compatibile, alla trasformazione eterogenea delle società di capitali in cooperative dal disposto dell’art. 2500-septies, comma 2 c.c. (v. orientamento K.A.6), debba essere applicato, sempre nei limiti della sua compatibilità, anche alle ipotesi di trasformazione di cooperative in società lucrative o in consorzi.
In particolare, si ritiene che anche a tali fattispecie si debbano estendere:
l’obbligo da parte degli amministratori di predisporre una relazione illustrativa delle motivazioni e degli effetti della trasformazione da depositare presso la sede sociale a disposizione dei soci; il diritto di ciascun socio all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni; nel caso di trasformazione in società di persone, la necessità del consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata; l’estensione della responsabilità illimitata, assunta dai soci per effetto della trasformazione in società di persone, alle obbligazioni contratte dall’ente anteriormente al mutamento di struttura organizzativa.