Apponibilità di un termine iniziale di efficacia alle delibere di trasformazione
Triveneto · K.A.10 · 9-2006
Trasformazione - Trasformazione in generale
Massima
Alle delibere di trasformazione societaria, comprese le trasformazioni in società di capitali di cui all’art. 2500, ultimo comma, c.c., è possibile apporre un termine iniziale di efficacia, a condizione che detto termine non decorra da una data anteriore alla iscrizione della delibera nel registro delle imprese né sia superiore ai sessanta giorni da detta iscrizione.
Motivazione
Come è noto la riforma del diritto societario ha inteso risolvere alla radice il problema della efficacia delle modifiche del contratto sociale prima della loro conoscibilità da parte dei terzi, stabilendo che le stesse non producono alcun effetto, nemmeno inter partes, fino a quando non sono iscritte nel registro imprese, indipendentemente dalla loro eventuale conoscenza o conoscibilità anteriore.
Un esempio emblematico dell’enfasi con cui il legislatore della riforma ha ricercato ed imposto un meccanismo di pubblicità costituiva per tutte le vicende modificative delle società di capitali è contenuto nell’art. 2484, comma 4, c.c.
Detta disposizione prevede che anche lo scioglimento di una società di capitali per cause oggettivamente riscontrabili, quale quello per scadenza del termine, non sia efficace fino a quando non venga iscritta nel registro delle imprese la dichiarazione degli amministratori che accerta tale causa di scioglimento.
Il termine di efficacia legale delle modifiche del contratto sociale, coincidente con l’iscrizione nel registro delle imprese, è stato evidentemente introdotto nell’ordinamento in omaggio a principi di trasparenza, di informazione, di tutela della buona fede e di affidabilità dei pubblici registri, ritenuti prevalenti rispetto all’interesse sociale alla immediata esecuzione delle delibere.
In materia di trasformazione societaria ciò risulta particolarmente evidente, poiché il legislatore ha subordinato l’efficacia di tale operazione al compimento di una doppia pubblicità, quella propria del tipo di partenza e quella propria del tipo di arrivo.
Se è corretta tale ricostruzione può senz’altro affermarsi che non è consentito prevedere convenzionalmente un termine di efficacia delle trasformazioni societarie anteriore rispetto al compimento della pubblicità prevista dall’art. 2500, commi 2 e 3, c.c., ma è senz’altro possibile prevedere un termine successivo.
Che l’apposizione ad una trasformazione di un termine di efficacia successivo rispetto all’iscrizione nel registro imprese della relativa decisione non sia contraria all’ordine pubblico è confermato dalla circostanza che l’ordinamento prevede diverse fattispecie legali di questo tipo.
Basti pensare alla trasformazione eterogenea, che ha efficacia allo spirare del termine di sessanta giorni dalla sua iscrizione nel registro imprese senza che siano state proposte opposizioni (art. 2500-novies, comma 1, c.c.), ovvero alle fusioni per incorporazione “trasformative”, quelle fusioni cioè che producono un mutamento di forma dell’ente incorporato, dell’ente incorporante o di entrambi (per necessità o per scelta), ai quali può essere sempre apposto un termine iniziale di efficacia ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 2, c.c.
Il problema che si pone non è dunque quello della legittimità dell’apposizione di un termine iniziale di efficacia ad una trasformazione, ma quello della congruità del termine dilatorio, in relazione alla meritevolezza dell’interesse che si intende tutelare, e, ove necessaria, all’attualità della perizia di stima del patrimonio sociale.
Rintracciare nell’ordinamento un criterio che consenta di determinare quando un termine iniziale di efficacia apposto ad una trasformazione possa considerarsi congruo e quando invece confligga con l’ordine pubblico, e quindi sia illegittimo, appare impresa non facile.
In merito si può tuttavia rilevare che il legislatore, nella disposizione contenuta nel comma 1 dell’art. 2500-novies c.c., ammettendo, o meglio imponendo, un termine iniziale di efficacia per le trasformazioni eterogenee, pari a sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari, ha effettuato positivamente una valutazione sulla congruità, e conseguente legittimità, di tale termine.
Prescindendo dunque da qualsiasi ulteriore indagine in relazione a termini dilatori superiori, deve ritenersi senz’altro lecita l’apposizione ad una decisione di trasformazione di un termine convenzionale di efficacia iniziale non superiore a sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500, comma 2, c.c.