Art. 2487 bis, comma 2, c.c.
Triveneto · J.A.1 · 9-2004
Scioglimento e liquidazione della società - Società di capitali
Massima
In caso di società in liquidazione l’indicazione “società in liquidazione” prescritta dall’art. 2487 bis c.c. non deve rientrare nella denominazione, posto che la norma in oggetto impone che detta indicazione debba essere semplicemente aggiunta alla denominazione sociale, e pertanto non deve essere modificato lo statuto al riguardo.
Norme collegate
Art. 2250Art. 2487-bis