Attestazione di valore necessaria nella relazione di stima ex art. 2465 c.c.
Triveneto · I.A.1 · 9-2004
Conferimenti - Conferimenti in natura
Massima
La relazione di stima ex art. 2465 c.c. deve necessariamente contenere l’attestazione che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito.
Norme collegate
Art. 2465