Atto costitutivo e indicazione del luogo di costituzione delle società socie
Triveneto · M.A.10 · 9-2005
Atto costitutivo - Soci
Massima
Si ritiene che l’obbligo di indicare nell’atto costitutivo delle società lucrative “lo Stato di costituzione” e quello di indicare nell’atto costitutivo delle società cooperative il “luogo di costituzione” abbiano contenuto identico prescindendo dalla diversa formulazione usata dal legislatore. Pertanto anche nelle società cooperative il “luogo di costituzione” deve essere indicato con riferimento al solo “Stato” senz’altro aggiungere.
Norme collegate
Art. 2328Art. 2463Art. 2521