Attribuzioni di competenze esclusive all’organo amministrativo

Triveneto · I.C.19 · 9-2004

Amministrazione e rappresentanza - Poteri

Massima

Stante il tenore dell’art. 2479, comma 2, nn. 4 e 5, c.c., l’attribuzione alla competenza esclusiva dell’organo amministrativo non può essere stabilita nell’atto costitutivo al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla disciplina legale (artt. 2481, 2505, comma 2, e 2505 bis, comma 2, c.c.). Non può essere pertanto adottata per le s.r.l. una clausola che riproduca il disposto dell’art. 2365, comma 2, c.c.

Norme collegate

Art. 2479

Massime collegate (3)