Attribuzioni di competenze esclusive all’organo amministrativo
Triveneto · I.C.19 · 9-2004
Amministrazione e rappresentanza - Poteri
Massima
Stante il tenore dell’art. 2479, comma 2, nn. 4 e 5, c.c., l’attribuzione alla competenza esclusiva dell’organo amministrativo non può essere stabilita nell’atto costitutivo al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla disciplina legale (artt. 2481, 2505, comma 2, e 2505 bis, comma 2, c.c.). Non può essere pertanto adottata per le s.r.l. una clausola che riproduca il disposto dell’art. 2365, comma 2, c.c.
Norme collegate
Art. 2479