Attuazione della fusione su dichiarazione di insussistenza di creditori da parte degli amministratori

Campania · 10 · 5-2011

Fusione e scissione - Fusione anticipata

Massima

Legittimamente può essere ricevuto l’atto di fusione prima che siano decorsi i sessanta giorni dall’iscrizione prevista dall’art. 2503 c.c, fra l’altro, quando su dichiarazione degli organi amministrativi delle società partecipanti, consti che non sussistono creditori sociali anteriori all’iscrizione del relativo progetto.

Motivazione

Anche in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, la natura degli interessi tutelati dall’istituto dell’opposizione di cui all’art. 2503 c.c. legittima l’esecuzione della deliberata fusione mediante stipula del relativo atto anche prima che sia decorso il termine previsto dalla stessa norma — ridotto a metà per le fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni dall’art. 2505 — a condizione che da dichiarazione degli organi amministrativi di tutte le società partecipanti alla fusione consti l’avvenuta estinzione del debito (rectius: dichiarazione dell’organo amministrativo della società il cui debito è stato successivamente estinto, con specifica indicazione delle modalità di estinzione del debito, e presa d’atto da parte di ciascuno degli organi amministrativi delle altre società). Dichiarazione, questa, che rende legittima la stipula dell’atto di fusione sia qualora la mancanza di debiti risulti dalla situazione patrimoniale della società interessata redatta ai sensi dell’art. 2501-quater, comma 1, c.c. — o dal bilancio dell’ultimo esercizio della società interessata in presenza dei presupposti di cui al comma 2 della stessa norma — sia in ipotesi di estinzione successiva. Invero, essendo l’opposizione ex art. 2503 c.c. istituto concepito dal legislatore in funzione della tutela dell’interesse patrimoniale dei creditori anteriori alla iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese di evitare che l’operazione possa determinare pregiudizio per la realizzazione del rispettivo diritto di credito, il decorso del termine non è necessario quando è escluso che possa esservi pregiudizio in ragione della oramai avvenuta estinzione del debito, anche mediante meccanismi negoziali diversi dall’adempimento, come ad esempio la remissione del debito. Del resto, non si incide su materia indisponibile poiché è lo stesso legislatore a consentire che l’esecuzione della fusione (rectius: la stipula dell’atto di fusione) possa essere immediata quando consti il consenso dei creditori delle società anteriori all’iscrizione di cui al terzo comma dell’art. 2501-ter c.c. o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme necessarie, consentendo, inoltre, che possa darsi immediata esecuzione alla fusione quando la società di revisione nominata ai sensi di detta norma asseveri sotto la sua responsabilità che «[…] la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori».

Norme collegate

Art. 2501-quaterArt. 2503Art. 2505

Massime collegate (3)