Aumenti di capitale con efficacia progressiva

Triveneto · H.G.44 · 10-2025

Aumento di capitale - Aumento oneroso

Massima

Gli aumenti di capitale scindibili con efficacia progressiva, ossia immediata ma comunque successiva all’iscrizione della delibera nel registro delle imprese, possono essere deliberati prevedendo che le sottoscrizioni raccolte anticipatamente:

a) abbiano singolarmente efficacia immediata; b) abbiano efficacia immediata per blocchi allo spirare di determinati termini durante il periodo dell’offerta (ad esempio: alla fine di ogni mese o di ogni trimestre); c) abbiano efficacia immediata per blocchi al raggiungimento di determinati importi durante il periodo dell’offerta (ad esempio: ogni 100.000 euro di aumento sottoscritto). L’efficacia immediata comporta l’obbligo per la società di emettere al momento del suo conseguimento le relative azioni, salvo che lo statuto preveda la “non emissione” dei titoli, pertanto i sottoscrittori dell’aumento progressivo potranno esercitare i diritti sociali: 1) se lo statuto prevede l’emissione dei titoli, anche dematerializzati: dal momento in cui tale emissione è avvenuta; 2) se lo statuto prevede la non emissione dei titoli: dal momento in cui sono legittimati secondo le tecniche previste dallo statuto ai sensi dell’art. 2346, comma 1, c.c. Salvo che la delibera non disponga diversamente in maniera espressa, il prezzo con il quale gli amministratori possono collocare l’inoptato è libero per ogni singola sottoscrizione, purché non sia inferiore a quello dell’opzione.

Norme collegate

Art. 2439

Massime collegate (6)