Aumento a pagamento del capitale in presenza di azioni gravate da usufrutto

Triveneto · H.G.34 · 9-2015

Aumento di capitale - Aumento gratuito

Massima

In caso di azioni gravate da usufrutto, se viene deliberato un aumento a pagamento del capitale, il diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2352, comma 2, c.c., spetta al socio (nudo proprietario) ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte.

Le azioni di nuova emissione sono attribuite al socio (nudo proprietario) in piena proprietà, dovendosi escludere sulle stesse un’estensione del diritto di usufrutto che continuerà a gravare solo sulle vecchie azioni, salva diversa volontà espressa dalle parti.

Si ritiene che le parti (socio/nudo proprietario ed usufruttuario), possano, con apposito patto, disciplinare la fattispecie in maniera diversa, prevedendo, ad esempio, la facoltà per l’usufruttuario di ottenere l’estensione del suo diritto di usufrutto anche sulle azioni di nuova emissione, a fronte del suo concorso alle spese per la liberazione di dette azioni (un’estensione dell’usufrutto sulle azioni derivanti da aumenti a pagamento senza il concorso alle spese da parte dell’usufruttuario integrerebbe una donazione di cosa futura, nulla ex art. 771 c.c.).

Deve comunque essere rispettata la specifica disciplina dettata dalla società emittente per la costituzione del diritto di usufrutto sulle azioni. Si ritiene, peraltro, legittima una clausola statutaria che nel sancire limiti e/o condizioni per la costituzione di usufrutto sulle azioni, preveda una deroga a tale disciplina per l’ipotesi in cui, in forza di un patto “estensivo” intervenuto tra le parti, sia richiesta l’estensione dell’usufrutto anche alle azioni di nuova emissione in caso di aumento a pagamento del capitale sociale.

Motivazione

L’art. 2352. comma 2, c.c., così dispone: «le azioni attribuiscono un diritto di opzione questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l’esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati».

La norma in questione, per il caso in cui le azioni in circolazione siano gravate da usufrutto e si sia in presenza di un aumento a pagamento del capitale sociale, stabilisce che il diritto di opzione spetta al socio (ossia al nudo proprietario posto che l’usufruttuario non è socio) e che le azioni eventualmente sottoscritte sono allo stesso attribuite.

Il suddetto comma secondo dell’art. 2352 c.c. non prende, invece, posizione sulla diversa e delicata questione della estensione o meno dell’usufrutto sulle azioni di nuova emissione eventualmente sottoscritte dal socio/nudo proprietario, contrariamente a quanto fa, invece, il successivo comma terzo, che con riguardo alla diversa ipotesi dell’aumento gratuito del capitale statuisce espressamente che «l’usufrutto si estende alle azioni di nuova emissione».

Della questione si è occupata la dottrina, senza peraltro ricavarne una soluzione unanime. Al riguardo in dottrina sono state proposte diverse e contrastanti soluzioni:

- per alcuni autori anche nel caso di aumento a pagamento del capitale si applica la stessa soluzione dettata dalla norma per l’aumento gratuito, con la conseguenza che si determina l’estensione automatica del diritto di usufrutto su tutte le azioni sottoscritte dal socio/nudo proprietario nell’esercizio del diritto di opzione; l’usufruttuario, peraltro, è tenuto a corrispondente al socio/nudo proprietario gli interessi sulle somme versate a liberazione delle azioni opzionate in applicazione analogica dell’art. 983, comma 2, c.c.; in pratica, trova applicazione anche in questo caso la norma, di carattere generale, che prevede l’estensione dell’usufrutto alle accessioni;

- altri autori, invece, propongono la soluzione dell’estensione parziale dell’usufrutto sulle azioni di nuova emissione: considerato, infatti, che, secondo l’opinione unanimemente condivisa in dottrina, nel caso di cessione del diritto di opzione, l’usufrutto si estende sulla somma ricavata da detta cessione, ne deriva che nel caso invece di esercizio del diritto di opzione l’usufrutto si estende sulla azioni così sottoscritte per un ammontare uguale al valore di mercato del diritto di opzione, mentre per la restante quota resta pieno il diritto dell’azionista sulle azioni optate;

- altri autori ancora, basano la loro soluzione sull’incidenza dell’aumento a pagamento sul patrimonio sociale e sulla circostanza che l’usufrutto ha ad oggetto il valore reale delle azioni e non il loro valore nominale, per cui deve essere garantita all’usufruttuario la conservazione del valore patrimoniale del diritto che gli spetta. Conseguentemente si ritiene che «l’usufrutto debba estendersi a quanto occorre per riportare il valore contabile complessivo delle azioni gravate da usufrutto al loro valore contabile complessivo prima dell’aumento del capitale con la conseguenza che tale estensione non opererà nel caso di emissione delle nuove azioni con un sovrapprezzo che eguagli la differenza tra valore economico e valore nominale delle vecchie azioni»;

- prevale in dottrina la tesi dell’inestensibilità dell’usufrutto alle azioni di nuova emissione: «poiché la causa dell’acquisto delle nuove azioni consiste nella sottoscrizione e nel versamento del relativo numerario, volontariamente eseguito dal socio nudo proprietario, le nuove azioni spettano a lui libere e non gravate da usufrutto».

Con il presente orientamento si intende, pertanto, aderire a quest’ultima tesi.

Innanzitutto, si ritiene di poter escludere qualsiasi estensione automatica dell’usufrutto alle azioni di nuova emissione, sulla base del tenore letterale dell’art. 2352, c.c.; nel comma 2 di questo articolo, infatti, il legislatore si limita a dire che in caso di esercizio del diritto di opzione le azioni di nuova emissione sono attribuite al socio/nudo proprietario, senza nulla dire in ordine a possibili diritti su tali azioni a favore dell’usufruttuario. Diritti che, invece, il legislatore espressamente riconosce nel successivo comma 3, prevedendo l’estensione dell’usufrutto alle azioni di nuova emissione in caso di aumento gratuito. Dal confronto tra il i commi 2 e 3 dell’art. 2352 c.c. si può ricavare più di un argomento a favore della tesi dell’inestensibilità dell’usufrutto in caso di aumento a pagamento del capitale.

Inoltre le azioni di nuova emissione, in quanto, di norma, emesse con sovrapprezzo pari alla differenza tra valore economico e valore nominale delle vecchie azioni, sono rappresentative di un incremento del patrimonio al quale l’usufruttuario non ha alcun diritto; tuttavia se le nuove azioni venissero emesse senza un sovrapprezzo, quantomeno pari alla differenza tra valore economico e valore nominale delle vecchie azioni, con la conseguenza che l’usufruttuario si vedrebbe ridotta la percentuale di patrimonio sociale rappresentata dalle azioni sulle quali conserva il proprio diritto, non vi sarebbe, comunque, una necessità di riconoscere all’usufruttuario l’estensione parziale del suo diritto, a ristoro di tale percentuale, in quanto l’usufruttuario potrebbe comunque agire nei confronti del socio ai sensi dell’art. 2041 c.c. (chiedendo a titolo di indennità una somma di denaro ovvero il riconoscimento dell’usufrutto su parte delle nuove azioni).

Se il diritto di opzione può considerarsi un’accessione delle azioni in circolazione, con la conseguenza che in caso di sua alienazione, certamente il diritto di usufrutto si estende sulla somma ricavata dalla cessione (in questo senso anche la dottrina prevalente), lo stesso non può dirsi per le azioni di nuova emissione che vengono sottoscritte nell’esercizio del diritto di opzione. Esse sono frutto di un nuovo acquisto da parte del socio, acquisto che richiede nuovi investimenti a suo carico. Tali azioni costituiscono un quid novi rispetto alle azioni già possedute dal socio, difficilmente qualificabili come accessioni e quindi difficilmente assoggettabili alla disciplina dell’art. 983 c.c.

L’esclusione di una estensione automatica dell’usufrutto alle azioni di nuova emissione vale, peraltro, in mancanza di una diversa volontà delle parti; infatti se da un lato non appare possibile ammettere, per i motivi sopra illustrati, un’estensione automatica dell’usufrutto, dall’altro appare, invece, possibile ammettere, in presenza di specifici accordi intervenuti tra le parti, soluzioni diverse.

Le parti (socio/nudo proprietario ed usufruttuario), possono, con apposito patto (da adottarsi sia in sede di costituzione del diritto di usufrutto che successivamente), disciplinare la fattispecie in maniera diversa, prevedendo, ad esempio, la facoltà per l’usufruttuario di ottenere l’estensione del suo diritto di usufrutto anche sulle azioni di nuova emissione, a fronte del suo concorso alle spese per la liberazione di dette azioni. Deve comunque essere rispettata la specifica disciplina dettata dalla società emittente per la costituzione del diritto di usufrutto su azioni.

A tal riguardo si ritiene che, in tale patto tra socio ed usufruttuario, non si possa prescindere dalla previsione del concorso dell’usufruttuario alle spese di liberazione delle nuove azioni, in quanto in caso contrario, se venisse prevista un’estensione gratuita dell’usufrutto, a titolo di liberalità, si incorrerebbe nella fattispecie di cui all’art. 771 c.c. (nullità della donazione di beni futuri).

Tale concorso dell’usufruttuario nelle spese di liberazione delle nuove azioni potrà essere variamente configurato:

- obbligo di corrispondere gli interessi sulle somme versate dal socio/nudo proprietario per detta liberazione, in analogia alla disciplina dettata in generale in tema di usufrutto (art. 983, comma 2, c.c. in tema di accessioni, art. 1005, ultimo comma, c.c. in tema di riparazioni straordinarie, art. 1009, comma 1, c.c. in tema di pagamento carichi imposti sulla proprietà);

- obbligo di concorrere alla liberazione delle nuove azioni, in proporzione al valore dell’usufrutto (se del caso richiamando i parametri di calcolo dell’usufrutto, in termini percentuali, basati sull’età dell’usufruttuario, e previsti nella legislazione fiscale).

Peraltro il patto, con il quale viene convenuta l’estensione dell’usufrutto, obbliga solo le parti che lo hanno stipulato (socio/nudo proprietario e usufruttuario) e non anche la società emittente, che ne è estranea, e ciò ai sensi del principio generale di cui all’art. 1372 c.c.; come ottenere, quindi, l’emissione delle nuove azioni con l’estensione dell’usufrutto?

Si può pensare alle seguenti modalità operative:

- il socio/nudo proprietario chiede, al momento della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, che le stesse siano intestate, per il diritto di usufrutto, anche all’usufruttuario, intendendo esso sottoscrittore avvalersi dello schema del contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c. (l’intestazione a favore del terzo/usufruttuario avverrebbe in questo caso non a titolo di liberalità, ma in funzione solutoria dell’obbligo assunto dal socio nudo proprietario col patto estensivo ed a fronte del concorso nelle spese di liberazione dell’usufruttuario);

- il socio/nudo proprietario dopo l’emissione delle nuove azioni, provvede, con autonomo atto o con girata apposta sui titoli azionari, a costituire l’usufrutto (anche in questo caso l’intestazione a favore dell’usufruttuario avverrebbe in funzione solutoria dell’obbligo assunto dal socio nudo proprietario col patto estensivo ed a fronte del concorso nelle spese di liberazione dell’usufruttuario).

Come già ricordato dovrà, in ogni caso, essere rispettata la specifica disciplina dettata dalla società emittente per la costituzione del diritto di usufrutto su azioni:

1) se la società non prevede alcun limite e condizione per la costituzione di usufrutto sulle azioni, il patto estensivo potrà, essere, attuato con le modalità sopra specificate, senza altre formalità;

2) se la società, invece, prevede limiti e/o condizioni per la costituzione di usufrutto sulle azioni (eventuali clausole di gradimento, clausole che subordinano la costituzione di diritti reali su azioni al consenso unanime di tutti i soci, ecc.), il patto estensivo potrà, essere, attuato con le modalità sopra specificate, previo ottenimento delle richieste autorizzazioni o consensi;

3) se la società prevede limiti e/o condizioni per la costituzione di usufrutto sulle azioni (eventuali clausole di gradimento, clausole che subordinano la costituzione di diritti reali su azioni al consenso unanime di tutti i soci, ecc. ecc.), il patto estensivo potrà, essere, attuato con le modalità sopra specificate, senza altre formalità, qualora lo statuto sociale escluda espressamente da tali limiti e condizioni proprio la fattispecie de quo.

Si ritiene, infatti, legittima una clausola statutaria che nel sancire limiti e/o condizioni per la costituzione di usufrutto sulle azioni, preveda una deroga a tale disciplina per l’ipotesi in cui, in forza di un patto estensivo intervenuto tra le parti, sia richiesta l’estensione dell’usufrutto anche alle azioni di nuova emissione in caso di aumento a pagamento del capitale sociale. Una simile clausola si giustificherebbe in quanto non determinerebbe il coinvolgimento nella vita sociale (all’usufruttuario spetta, salvo convenzione contraria il diritto di voto) di nuovi soggetti, ma semplicemente l’espansione sulle azioni di nuova emissione di un diritto di usufrutto già esistente e già conosciuto dalla società e dagli altri soci.

Come sopra più volte precisato, si rammenta, per completezza di trattazione, la diversa disciplina applicabile in caso di aumento gratuito del capitale sociale. In caso di azioni gravate da usufrutto, se viene deliberato un aumento gratuito del capitale, il diritto di usufrutto si estende anche alle azioni di nuova emissione.

Così dispone espressamente l’art. 2352, comma 3. c.c. Tale soluzione appare coerente con quelle che sono le finalità dell’aumento gratuito del capitale sociale, diverse da quelle dell’aumento a pagamento, e tali da giustificare il diverso trattamento tra l’una e l’altra ipotesi, ad ulteriore conforto della tesi sostenuta nel presente orientamento:

- con l’aumento gratuito, infatti, non si determina alcun incremento del patrimonio sociale, ma semplicemente uno spostamento di poste contabili (destinando a capitale riserve disponibili già iscritte in bilancio); in mancanza di tale estensione l’usufruttuario si vedrebbe sempre ed inevitabilmente ridotta la percentuale di patrimonio sociale rappresentata dalle azioni sulle quali conserva il proprio diritto;

- la soluzione accolta dal legislatore per l’aumento gratuito è l’unica che si concilia con la particolare modalità di attuazione di detto aumento prevista dall’art. 2442, comma 2, c.c. («l’aumento può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione»). È chiaro che se l’aumento gratuito venisse attuato senza l’emissione di nuove azioni, ma con l’aumento del valore nominale delle azioni, l’estensione dell’usufrutto ai risultati dell’aumento gratuito sarebbe implicita ed inevitabile.

Norme collegate

Art. 771Art. 983Art. 1005Art. 1009Art. 1411Art. 2041Art. 2352Art. 2438

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