Aumento di capitale delegato all’organo amministrativo

Triveneto · I.G.18 · 9-2005

Aumento di capitale - Aumento delegato

Massima

L’attribuzione all’organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2481 c.c. richiede la determinazione dei limiti e delle modalità dell’esercizio. Fra i limiti, in considerazione dell’eccezionalità dell’attribuzione di tale potere all’organo amministrativo nonché della non sopprimibilità della competenza dei soci ai sensi dell’art. 2479 c.c., deve intendersi ricompreso necessariamente - oltreché un limite quantitativo da intendersi come fissazione di un limite massimo numericamente determinato - anche un limite temporale.

Motivazione

Accogliendo l’interpretazione tradizionale secondo cui gli amministratori che deliberano un aumento di capitale esercitano una competenza derivata in forza di una delega di poteri da parte dei soci (così come in tema di spa, cfr. rubrica art. 2443 c.c.) e non una competenza propria, i soci, nonostante la delega, conservano sul punto una competenza deliberativa concorrente.

Quanto sopra è giustificato dalla sovranità dell’organo assembleare; dalla considerazione che l’incipit dell’art. 2481 c.c. stabilisce l’attribuzione agli amministratori della mera facoltà di aumentare il capitale e non fissa, invece, una regola in materia di ripartizione di competenze tra organi societari; nonché dalla circostanza che l’art. 2479, comma 2, c.c. stabilisce che le modificazioni dell’atto costitutivo sono riservate “in ogni caso” alla competenza dei soci.

Da tale principio discende che i soci possono, laddove lo ritengano opportuno, deliberare l’aumento pur in presenza della clausola statutaria di delega ed anche se essa non preveda espressamente detta competenza concorrente.

Nel caso poi in cui l’atto costitutivo preveda per la delega agli amministratori limiti non previsti per l’assemblea dei soci, i soci possono ugualmente deliberare l’aumento di capitale già delegato agli amministratori ignorando i limiti posti per questi ultimi.

Infine l’assemblea conserva il potere di modificare la decisione di aumento del capitale assunta dall’organo delegato, se non ancora eseguita.

Non è ammissibile una delega che non contenga quantomeno le indicazioni (concorrenti e non alternative tra loro) del limite temporale (e cioè della durata della delega, da intendere come termine entro il quale adottare la delibera) e dell’importo dell’aumento.

Infatti, pur non richiamando espressamente l’art. 2481 c.c. i limiti temporali e quantitativi indicati dall’art. 2443 c.c. in tema di spa, si ritiene che tali elementi siano imprescindibili ai fini di non esautorare l’assemblea dei soci delle proprie competenze.

Ove limiti e modalità di esercizio (ad esempio: specificazione del tipo di aumento da eseguirsi, gratuito o a pagamento, tempi di esecuzione, in una o più tranches, entità dell’aumento, previsione della determinazione di un sovrapprezzo ed entità dello stesso, eventuali adempimenti accompagnatori quali la redazione di un bilancio infrannuale ed anche quorum necessari per le deliberazioni dell’organo amministrativo o previsione del necessario consenso di tutti i componenti) vengano indicati in statuto, essi saranno vincolanti per gli amministratori e dovranno essere oggetto di controllo di legalità da parte del notaio verbalizzante la delibera di aumento assunta dagli amministratori.

Il limite quantitativo da fissare è da intendersi come limite massimo numericamente determinato o determinabile.

Norme collegate

Art. 2481-bisArt. 2481-terArt. 2479Art. 2481

Massime collegate (5)