Aumento di capitale in presenza di azioni non interamente liberate
Triveneto · H.G.2 · 9-2004
Aumento di capitale - Aumento gratuito
Massima
L’art. 2438, comma 1, c.c., che prevede che la decisione di aumentare il capitale sociale non può essere eseguita fin quando le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate, implicitamente consente che un aumento di capitale possa essere deliberato anche in presenza di un precedente aumento sottoscritto e non integralmente versato.
L’aumento di capitale gratuito, essendo per sua natura incompatibile con un’esecuzione differita, risolvendosi in una mera imputazione contabile, può essere deliberato ed attuato anche in presenza di azioni non integralmente liberate.
Motivazione
L’orientamento in commento, apparso nell’edizione 2004, con l’entrata a regime della riforma, era stato formulato per evidenziare la rilevante novità introdotta dalla novella in ordine alla possibilità di deliberare aumenti di capitale pur in presenza di precedenti aumenti sottoscritti e non interamente liberati.
Ciò al fine di favorire una immediata e corretta applicazione dei nuovi principi, sgombrando il campo da possibili dubbi interpretativi.
Da allora, la lettura della disposizione di cui all’art. 2438, comma 1, c.c. proposta nell’orientamento è stata condivisa dalla pressoché unanimità degli operatori.
La ratio della norma viene ricondotta al bisogno di impedire abusi nella gestione della società, non corrispondendo ad una regola di buona amministrazione sollecitare la sottoscrizione di nuove quote di capitale fino a quando si abbiano a disposizione quelle già sottoscritte e mai richieste ai soci.
Da notare, infatti, che il fatto ostativo all’esecuzione del nuovo aumento di capitale non è la semplice pendenza di un precedente aumento, ma la circostanza che lo stesso sia stato anche sottoscritto e non interamente liberato.
In altre parole, il legislatore ha inteso non consentire alla società l’assunzione di nuovi crediti nei confronti dei soci, in presenza di precedenti crediti della stessa natura, liquidi ed esigibili, per i quali non è stato richiesto il pagamento.
Con la riforma, inibendo non già l’assunzione della deliberazione relativa ad un nuovo aumento, bensì la sua esecuzione o attuazione, si è assecondata l’esigenza pratica, da sempre avvertita anteriormente alla novella, di avviare il procedimento di ulteriore aumento di capitale, legato ai tempi non brevi dell’operare delle assemblee straordinarie, nella fase in cui le azioni già emesse non siano ancora interamente liberate ma siano in corso di liberazione.
Per quanta riguarda poi gli aumenti di capitale gratuiti in pendenza di aumenti a pagamento non interamente liberati è da ritenere che gli stessi siano non solo deliberabili ma anche eseguibili.
In tale ipotesi, infatti, non si viola alcuna regola di corretta amministrazione, in quanto non si aggiunge un credito ad un credito, essendo le azioni emesse a fronte di un aumento gratuito interamente liberate fin dalla loro origine per loro stessa natura.
È poi da osservare che la delibera di aumento gratuito non necessita di una esecuzione in senso proprio, se non la materiale emissione dei nuovi titoli, risolvendosi la medesima in una mera imputazione contabile.
La stessa risulta pertanto incompatibile con la disposizione di cui all’art. 2438, comma 1, c..