Aumento di capitale in presenza di perdite rilevanti ai sensi di legge

Triveneto · H.G.19 · 9-2007

Aumento di capitale - Aumento oneroso

Massima

In presenza di perdite che incidono sul capitale sociale per qualunque entità, dunque sia superiore che inferiore al terzo, il potere dei soci di deliberare un aumento di capitale di qualsiasi importo e a qualsiasi prezzo non è subordinato al preventivo ripianamento integrale delle perdite accertate, fermo restando che qualora un tale aumento sia deliberato da una società non in liquidazione che si trovi in una delle condizioni previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c. e all’esito dell’aumento il patrimonio netto non risulti almeno pari ai due terzi del nuovo capitale sociale continueranno ad applicarsi ai loro amministratori e sindaci dette disposizioni, nonché quella contenuta nell’art. 2484, n. 4), c.c., nei limiti delle rispettive fattispecie.

Qualora invece una tale delibera sia adottata da una società in liquidazione e all’esito dell’aumento il patrimonio netto risulterà almeno pari ai due terzi del capitale minimo legale, verrà meno la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 4), c.c. con la conseguente facoltà per i soci di deliberare la revoca della liquidazione, nel rispetto dello specifico procedimento di legge e ove non ricorrano altre cause di scioglimento.

Norme collegate

Art. 2438Art. 2446Art. 2447Art. 2484

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