Aumento di capitale senza opzione con diritto di sottoscrizione condizionato

Triveneto · H.G.40 · 9-2019

Aumento di capitale - Aumento oneroso

Massima

Si ritengono legittime le delibere di aumento di capitale senza opzione il cui diritto di sottoscrizione da parte dei soggetti a cui è riservato sia subordinato al verificarsi di determinati eventi non meramente potestativi.

Motivazione

È sempre più frequente che gli aumenti di capitale senza opzione vengano utilizzati per favorire l’ingresso in società di investitori istituzionali o professionali o per favorire la raccolta di capitali di rischio garantendo un premio a chi investe stabilmente. Tali operazioni richiedono di regola una deliberazione immediata di aumento di capitale con l’apposizione di una condizione sospensiva che subordini il diritto di sottoscrizione al verificarsi di determinati eventi. Ad esempio un fondo di investimento potrebbe essere interessato ad entrare in una società in difficoltà a condizione che si raggiunga un accordo con il ceto creditorio per il suo rilancio. In questi casi i creditori tendono a subordinare il loro consenso al piano di rilancio alla condizione che sia “garantito” l’ingresso in società del fondo di investimento, di contro i vecchi soci non sono interessati ad offrire nuovo capitale al fondo se prima non si raggiunga l’accordo con i creditori. Verificandosi tale situazione una delibera di aumento di capitale senza opzione riservata al fondo e sospensivamente condizionata al raggiungimento dell’accordo di rilancio con i creditori potrebbe sbloccare lo stallo essendo idonea a soddisfare tutti gli interessi in gioco. Vicende di questo tipo possono anche verificarsi in relazione alle nuove procedure di composizione della crisi previste dal Codice della crisi e dell’insolvenza, il quale prevede appunto che si possano raggiungere accordi di risanamento con l’ingresso in società di nuovi soci o con la “conversione” dei debiti in azioni. Tali vicende richiedono quasi sempre l’adozione di una delibera anticipata rispetto all’omologa dell’accordo, è dunque opportuno che siano sospensivamente condizionate a tale evento. Anche l’offerta di un “premio” a chi investe stabilmente in una società può essere realizzata attraverso un aumento di capitale senza opzione condizionato. In tal caso l’aumento a prezzo bloccato sarà riservato ai soci che hanno sottoscritto nuove azioni a condizione che le mantengano per un determinato periodo di tempo. Gli aumenti di capitale sottoposti a condizione sospensiva possono essere attuati anche a distanza di molto tempo da quando sono stati deliberati. Tale circostanza unita a quella che l’aumento di capitale senza opzione deve prevedere un prezzo di emissione “congruo”, come tale certificato dal collegio sindacale (art. 2441, comma 6, c.c.), potrebbero far sorgere il dubbio che tali operazioni non siano consentite ove l’evento dedotto in condizione sia destinato a verificarsi a distanza di molto tempo dalla decisione di aumento, in un momento cioè nel quale le valutazioni sul prezzo effettuate in sede di delibera non sono più attuali. Tale dubbio non sembra fondato. La congruità del prezzo richiesta dall’art. 2441, comma 6, c.c. non è riferita ad un aumento di capitale astratto e tipizzato, ma è il frutto di una specifica valutazione del caso concreto in cui devono essere tenute in considerazione tutte le variabili: scindibilità o inscindibilità dell’aumento, termini di sottoscrizione, condizioni sospensive, vantaggi immediati e futuri per la società. Non vi è dubbio che un aumento di capitale finalizzato a raggiungere un accordo di rilancio della società produca un effetto positivo immediato suscettibile di una valutazione attuale del “giusto” prezzo da richiedere una volta che sia divenuto eseguibile. Lo stesso può dirsi nel caso di aumento riservato a soci o a dipendenti al fine di premiarli per determinati comportamenti; anche per tali aumenti sarà sempre possibile effettuare una valutazione attuale del “giusto” prezzo da richiedere. In sostanza si deve ritenere che tutte le operazioni di aumento di capitale che siano idonee a soddisfare un interesse sociale attuale suscettibile di valutazione siano realizzabili, apprezzabili e valutabili, anche in relazione alla determinazione del prezzo di emissione. Del resto, è lo stesso art. 2441, comma 6, c.c. che prevedendo che la relazione degli amministratori deve illustrare i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, postula l’insussistenza di un criterio univoco e immodificabile di determinazione del prezzo per tutti gli aumenti di capitale senza opzione. In tutti gli aumenti senza opzione il patrimonio netto attuale della società deve esser preso in considerazione al fine di evitare il rischio di annacquamento delle partecipazioni dei vecchi soci in funzione della delibera concreta, dunque tenendo conto del suo perimetro e delle eventuali utilità immediate e prospettiche (per quelle destinate ad essere eseguite a distanza di tempo). È infine da considerare che il codice civile prevede un’ipotesi legale di aumento di capitale destinato ad essere sottoscrivibile solo a distanza di molto tempo, anche di numerosi anni. Quello riservato agli obbligazionisti convertibili al termine del prestito. Anche in tale aumento i soci sono chiamati ad effettuare una valutazione “attuale” della convenienza del prezzo determinato per la conversione (rapporto di cambio) da applicarsi a distanza di anni. Non sembrano dunque sussistere limiti di ordine sistematico o di principio alla possibilità di deliberare un aumento di capitale senza opzione sottoposto a condizione sospensiva.

Norme collegate

Art. 2441

Massime collegate (2)