Azioni redimibili

Roma · 20 · 7-2016

Azioni e quote - Categorie di azioni

Massima

È possibile emettere azioni speciali (cc.dd. puttable redeemable shares “prs”) aventi ad oggetto il diritto potestativo di ottenere da parte di altri soci l’acquisto delle azioni medesime ad un prezzo garantito, da esercitarsi entro un certo termine. La relativa posizione passiva incombe sui titolari di azioni ordinarie, e non sulla società, al fine di non eludere la normativa in tema di riduzione del capitale (art. 2445 c.c.) ovvero il divieto di distribuzione di utili fittizi (art. 2433 c.c.).

Non è necessario che il valore di acquisto da parte degli altri soci segua i criteri di valutazione stabiliti per il recesso ex art. 2437-ter c.c., potendo essere stabilito secondo canoni diversi, i quali anche se non determinati devono essere determinabili ex ante, ad esempio, in misura pari al prezzo originario delle azioni, maggiorato di un interesse e decurtato dei dividenti distribuiti, o anche ad un prezzo percentualmente inferiore, al fine di stabilire un floor per l’investitore.

Motivazione

Una tale clausola statutaria è valida, ai sensi degli artt. 1322 e 2348, comma 2, c.c., e non viola il divieto del patto leonino sancito dall’art. 2265 c.c., purché realizzi una funzione meritevole di tutela, quale, ad esempio, il sostegno nella fase di start-up, ovvero la ricerca di una soluzione stragiudiziale per la ristrutturazione e il risanamento dell’impresa in crisi. Per assicurare che la clausola sia collegata al perseguimento dei suddetti scopi, è opportuno che lo statuto preveda l’automatica conversione delle azioni “prs” in azioni ordinarie nel caso di alienazione delle stesse da parte del soggetto finanziatore, ovvero il diritto di gradimento in capo agli altri soci in caso di alienazione a soggetti diversi entro un certo termine (con conservazione del diritto).

Il limite della legittimità di tali operazioni – consistente nell’esclusione assoluta e costante (parziale o totale) dal rischio d’impresa – risulta assicurato dal mantenimento, in capo al socio finanziatore (venture capitalist), dell’interesse ad un esercizio corretto ed avveduto dei poteri amministrativi, in quanto la fuoriuscita dal consesso sociale sarà valutata non secondo una mera volontà, bensì secondo un calcolo dell’utilità economica, a sua volta dipendente dall’andamento della società: se essa produrrà utili maggiori di quelli che egli trarrebbe dai criteri di liquidazione fissati per la vendita delle proprie azioni speciali, sarebbe indotto a rimanere nella compagine sociale ovvero a non valersi del proprio diritto di opzione e di vendere a terzi, potendo ricavare una miglior remunerazione del proprio investimento.

Norme collegate

Art. 2445Art. 2433Art. 2437-quaterArt. 2437-ter

Massime collegate (4)