Calcolo dei quorum in presenza di diritti di voto maggiori o minori rispetto alla somma delle partecipazioni
Triveneto · I.B.34 · 10-2025
Assemblea e decisioni dei soci - Quorum
Massima
Nel caso in cui l’atto costitutivo attribuisca i diritti di voto in misura maggiore o minore rispetto alla somma delle partecipazioni esistenti, per la presenza di speciali categorie di quote o di diritti particolari, e in assenza di una diversa previsione statutaria, i quorum costitutivi e deliberativi nelle decisioni dei soci si calcolano con riferimento al totale dei voti attribuiti dallo statuto e non con riferimento al capitale sociale rappresentato dalle partecipazioni.
Qualora l’attribuzione dei diritti di voto non proporzionali sia subordinata all’appartenenza delle partecipazioni a determinati soggetti, la società, al fine di determinare a chi appartengano le partecipazioni in occasione di ogni singola decisione, e il conseguente numero di voti in essa esercitabili, deve ritenere che queste: - appartengano ai soci che ne risultano titolari nel registro imprese, se la loro circolazione avviene con il sistema tradizionale previsto dall’art. 2470 c.c.; - appartengano ai soci che da ultimo si sono legittimati al voto mediante la certificazione prevista dal comma 2, lett. b), numero 2) dell’art. 100-ter del TUF o, in difetto, all’intermediario che le ha intestate a suo nome per conto terzi, se la loro circolazione avviene con il sistema alternativo previsto dall’art. 100-ter, comma 1, del TUF; - appartengano ai soggetti da ultimo iscritti nel libro soci, se sono emesse in forma scritturale.