Canoni interpretativi degli statuti societari e previsioni statutarie al riguardo

Firenze · 71 · 2018

Atto costitutivo - Aspetti formali

Massima

È legittima l’introduzione nello statuto di una società di capitali di clausole che dettino regole per la sua interpretazione basate su criteri ermeneutici che prescindano dall’indagine sulla comune intenzione delle parti e del loro comportamento dopo la conclusione del contratto, tali da limitare il processo interpretativo al testo statutario nel suo complesso avendo riguardo alla funzione delle sue clausole anche alla luce del criterio della “buona fede” con esclusione di eventuali elementi riferibili alla volontà storica dei soci e/o comunque “parasociali”.

Motivazione

Premessa

L’interpretazione degli statuti societari è argomento delicato fonte di notevoli difficoltà per gli operatori. La sostanziale incertezza circa le regole applicabili rende poco prevedibile il risultato di un eventuale giudizio e ciò non solo nei casi in cui lo statuto a) non dice nulla b) dice male c) si contraddice, (nota 1: M. SCIUTO, L’interpretazione dell’atto costitutivo di società a responsabilità limitata, in Riv. dir. civ., 2004, II, 278), ma anche quando le clausole siano ben confezionate. Infatti, al di la delle affermazioni di principio, nelle sentenze delle nostre corti vengono spesso in rilievo valutazioni “soggettive” tali da stravolgere il significato “oggettivo” delle regole statutarie quale risultante dal testo depositato nel Registro delle Imprese.

Il tema dell’interpretazione degli statuti societari è tornato di recente di grande attualità in conseguenza di una sentenza in tema di maggioranze qualificate e loro modifica (nota 2: Ci si riferisce a Cass. 14 marzo 2016 n. 4967, in Società, 2016, 683 ss. con nota di N. DE LUCA e A. NAPOLITANO, Maggioranze rafforzate e principio di “autoprotezione”. Note sull’interpretazione degli statuti secondo comune intenzione e buona fede), cui è seguito un interessante approfondimento della dottrina che si è interrogata non solo sulla correttezza dei criteri interpretativi adottati dai giudici, ma anche sulle conseguenze dell’applicazione di tali criteri in tema di prevedibilità del giudicato e certezza del diritto (nota 3: C. MARCHETTI, L’interpretazione degli statuti societari: la giurisprudenza italiana nel quadro del diritto comparato, in Riv. soc., 2016, 833 ss.).

L’interpretazione degli statuti nella dottrina

Una volta superata la risalente tesi “normativistica” per la quale lo statuto, in quanto regola di una persona giuridica, andrebbe letto quale insieme di norme di diritto oggettivo e quindi assoggettato alle regole interpretative applicabili alle Leggi, la dottrina si è da tempo orientata nel senso di applicare agli statuti sociali le regole dettate per l’interpretazione dei contratti dagli articoli 1362 e seguenti c.c. (nota 4: Per un esame della dottrina sull’interpretazione degli statuti di società si rimanda a E. PEDERZINI, Variazioni sul tema di modifica delle “clausole di salvaguardia” e interpretazione degli statuti di società, in Giur. comm. 2017, 4, I, 523 ss.), “ribaltando” però il tradizionale iter ritenuto doveroso per interpretare i contratti.

Se nell’interpretazione dei contratti la tesi tradizionale ritiene si debba privilegiare un percorso che prevede: i) la verifica che di interpretazione vi sia bisogno alla luce del brocardo in claris non fit interpretatio (nota 5: Sul canone in claris non fit interpretatio anche dal punto di vista storico E. PEDERZINI, Variazioni sul tema di modifica delle “clausole di salvaguardia” e interpretazione degli statuti di società, cit. 536); ii) l’applicazione, in primo luogo, dei criteri di interpretazione “soggettiva” di cui agli artt. da 1362 a 1366 c.c. e iii) solo nel caso in cui con i criteri “soggettivi” non si raggiunga un risultato soddisfacente, l’applicazione dei criteri di interpretazione “oggettiva” di cui agli artt. 1367 e seguenti c.c., nell’interpretazione degli statuti sociali, invece, la dottrina dominante (nota 6: Per tutti C. ANGELICI, Appunti sull’interpretazione degli statuti di società per azioni, in Riv. dir. comm., 1993, I, 797 ss. e Le basi contrattuali della società per azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.F. Colombo e G. Portale, I, 2004, 155 ss.) ritiene che debbano essere privilegiati i criteri di interpretazione “oggettiva” che prescindono dall’indagine sulla comune intenzione delle parti, concentrandosi sulla formulazione del testo dello statuto “sganciata” dal dato contingente dei soci costituenti e della loro volontà, (nota 7: C. MARCHETTI, L’interpretazione degli statuti societari: la giurisprudenza italiana nel quadro del diritto comparato, cit. 837) non potendosi attribuire alle clausole statutarie significati che, quand’anche condivisi dai soci fondatori, non risultino in concreto percepibili dai terzi che con lo statuto si confrontano (nota 8: C. IBBA, L’interpretazione degli statuti societari fra criteri oggettivi e criteri soggettivi, in Riv. dir. civ., 1995, I, 537).

Nel diritto delle società il contratto, in quanto fenomeno negoziale ed espressione di volontà, risulta tendenzialmente ininfluente sul significato organizzativo della società (nota 9: C. ANGELICI, Le basi contrattuali della società per azioni, cit. 155 ss.) che in quanto ente personificato, i cui partecipanti sono per definizione mutabili, non può essere vincolato alla “comune intenzione” dei suoi soci storici di cui all’art. 1362 c.c. (nota 10: C. ANGELICI, Le basi contrattuali della società per azioni, cit. 155). In sostanza, una volta sorto l’ente non è più possibile che l’interpretazione delle sue regole interne sia condizionata dalla volontà storica dei soci che le hanno approntate perché sono destinate a produrre i loro effetti verso una massa indistinta di soggetti presenti e futuri (nuovi soci, terzi che con la società si rapportano, finanziatori ecc.) che ne ignorano la genesi; non è, altresì, ritenuto possibile che le stesse regole vengano interpretate alla luce dei comportamenti tenuti dalle parti nel corso della vita della società che, in quanto tali non sono conoscibili dai terzi (nota 11: Per una diversa impostazione che ritene possibile ricorrere ai criteri “soggettivi” nel caso che nella controversia siano coinvolti solo i soci fondatori o, comunque i soci che hanno contribuito all’introduzione della clausola oggetto di controversia M. SCIUTO, cit. 277 ss. e il Lodo Arbitrale 29 luglio 2008, Arbitro Unico Mazzoni, in Banca Borsa tit. cred., 2009, 493 ss.) , né tantomeno che le stesse siano lette in maniera differente nei rapporti tra vecchi soci e nei rapporti con i nuovi soci.

Dubbia è altresì, in linea di principio, la possibilità, pur autorevolmente sostenuta (nota 12: U. TOMBARI, L’interpretazione degli statuti di società. Profili di ermeneutica giuridica, in Diritto Privato 2001-2002, Padova, Cedam, 477 ss.), di modificare l’approccio interpretativo in base alla caratterizzazione della società come “chiusa” o “aperta” (nota 13: C. MARCHETTI, L’interpretazione degli statuti societari: la giurisprudenza italiana nel quadro del diritto comparato, cit. 838).

La valutazione dell’assetto organizzativo societario si deve esaurire nell’esame dello statuto sociale come cristallizzato con l’iscrizione nel registro delle imprese; ne consegue che i patti o gli usi parasociali «non sono di per sé in grado di contribuire all’interpretazione dello statuto delle società: poiché essi rilevano sul piano distinto e separato dei rapporti interindividuali tra i contraenti, sono quindi soggetti ai criteri di valutazione propri per tale tipo di rapporti, non potendo allora influire sul piano oggettivo in cui opera lo statuto» (nota 14: C. ANGELICI, Le basi contrattuali della società per azioni, cit. 158).

Tutto questo non significa, ovviamente, ridurre l’interpretazione al solo dato letterale, ma utilizzare criteri ermeneutici che non ricorrano ad elementi volontaristici pur tenendo conto della funzione delle singole clausole e ferma restando l’applicazione del principio della “buona fede”.

L’interpretazione degli statuti nella giurisprudenza

A livello di affermazioni di principio la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, aderisce incondizionatamente alla dottrina dominante ed abbraccia convintamente la teoria dell’interpretazione “oggettiva”, salvo poi nelle motivazioni utilizzare con grande frequenza i criteri di interpretazione “soggettiva” ed andare alla ricerca della «comune volontà delle parti» in maniera quasi inconsapevole e, talvolta, inutile in quanto allo stesso risultato si sarebbe potuti pervenire anche applicando criteri del tutto “oggettivi” (nota 15: Per un esame della giurisprudenza sull’interpretazione degli statuti di società si rimanda a C. MARCHETTI, L’interpretazione degli statuti societari: la giurisprudenza italiana nel quadro del diritto comparato, cit. 833 ss. e a E. PEDERZINI, Variazioni sul tema di modifica delle “clausole di salvaguardia” e interpretazione degli statuti di società, cit. 523 ss.).

Come è stato giustamente notato (nota 16: C. IBBA, L’interpretazione degli statuti societari fra criteri oggettivi e criteri soggettivi, cit. 535; C. MARCHETTI, L’interpretazione degli statuti societari: la giurisprudenza italiana nel quadro del diritto comparato, cit. 840) «la propensione per una ricerca oggettiva è spesso dichiarata senza poi essere messa in pratica, ma si ricava l’impressione che è proprio la ricerca della volontà delle “parti”, intesa come volontà effettiva e storica, ad avere un ruolo centrale nelle decisioni giudiziali», con la conseguenza che, per effetto di tale indagine (in teoria negata, ma nei fatti praticata), a clausole uguali seguono interpretazioni differenti creando confusione negli operatori (soprattutto stranieri) e compromettendo quella prevedibilità del giudizio che negli ordinamenti anglosassoni è vista come un valore da tutelare tanto che la stessa è divenuta una commodity (nota 17: C. MARCHETTI, L’interpretazione degli statuti societari: la giurisprudenza italiana nel quadro del diritto comparato, cit. 853): un valore che li rende più appetibili per gli investitori internazionali, mentre forse non è sufficientemente valorizzata da parte della nostra giurisprudenza.

Il quesito

Che il diritto delle società abbia bisogno di un rilevante grado di certezza è indubbio e, in quest’ottica, sembra fondamentale una buona dose di prevedibilità dell’output del processo interpretativo delle clausole statutarie, che assicuri l’individuazione dell’interpretazione corretta senza dover approfondire (sempre che ciò sia possibile) la volontà storica dei soci ed il loro comportamento successivo.

Ci si è, quindi, chiesti se sia possibile inserire negli statuti sociali una regola di “interpretazione autentica” che “costringa” l’interprete ad attenersi a (e solo a) criteri di interpretazione “oggettiva” dichiarando espressamente inutilizzabile a tale fine tutto ciò che sia “parasociale” o comunque riferibile alla volontà storica dei fondatori o al comportamento tenuto dai soci nel corso degli anni. Scopo di una simile previsione sarebbe quello di assicurare ai soci ed ai terzi un certo grado di prevedibilità a priori dell’output interpretativo con rilevanti vantaggi sul piano della certezza dei rapporti sociali. Come è stato giustamente notato (nota 18: C. MARCHETTI, L’interpretazione degli statuti societari: la giurisprudenza italiana nel quadro del diritto comparato, cit. 866) l’esigenza di un’interpretazione oggettiva e prevedibile degli statuti è sentita non solo dai terzi o dal mercato, ma anche e soprattutto dagli organi sociali che sono i primi a doverne applicare le regole e quindi a confrontarsi con le difficoltà di una incerta disciplina interpretativa; si pensi alle clausole sulla circolazione delle partecipazioni, al perimetro dell’oggetto sociale, alle maggioranze assembleari.

L’ammissibilità di clausole di interpretazione autentica

Il quesito che, a questo punto, ci si deve porre è: possono le parti fissare nel contratto stesso regole pattizie di interpretazione autentica?

La dottrina civilistica considera ammissibili clausole di interpretazione autentica (nota 19: F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2007, 1077) ritenendo che l’esistenza di una disciplina legislativa circa l’interpretazione dei contratti «non implica che alle parti sia precluso fissare clausole “di protezione letterale” con le quali stabiliscano preventivamente regole convenzionali di interpretazione del contratto anche in deroga alle regole legali» (nota 20: E. CAPOBIANCO, L’interpretazione, in Trattato del contratto diretto da V. Roppo, Milano, Giuffrè, 2006, II, 299 nello stesso senso P. SHLESINGHER, Interpretazione del contratto e principio dispositivo, in Temi, 1963, 1135 ss., R. SACCO, in Il contratto, a cura R. Sacco e G. De Nova, Milano, II, 382); cosa che, a ben pensarci, avviene con significativa frequenza nella pratica quando, ad esempio, le parti premettono al contratto un prontuario di definizioni convenzionali, o quando negano valore alla fase precontrattuale o al loro comportamento complessivo o affermano la prevalenza di una clausola sulle altre o quando sottopongono il contratto ad un arbitro legato a regole ermeneutiche diverse da quelle del codice italiano (nota 21: R. SACCO, in commento all’art. 1362, in Commentario al Codice Civile a cura di P. Cendon, Contratto in generale, II, 240) «nei limiti in cui i contraenti beneficiano della libertà di linguaggio, in quei limiti i contraenti possono condizionare l’interpretazione del negozio – la propria e quella del giudice –» (nota 22: R. SACCO, in commento all’art. 1362, in Commentario al Codice Civile cit. 240).

Se è vero che «i canoni di interpretazione sono anzitutto regole giuridiche di condotta che hanno come destinatari gli stessi contraenti, di talché anche la disciplina dell’interpretazione riguarda il momento esecutivo del rapporto negoziale» (nota 23: E. PEDERZINI, Variazioni sul tema di modifica delle “clausole di salvaguardia” e interpretazione degli statuti di società, cit. 546) non si vede perché le parti non possano disciplinare esse stesse tale porzione del loro accordo soprattutto se, come nel caso degli statuti sociali, tale accordo è destinato a durare nel tempo ed a vincolare un numero indefinito di soggetti che alla sua redazione non hanno partecipato, così come non hanno partecipato alle sue fasi esecutive antecedenti la loro adesione.

La proposta

Se quanto detto risulta convincente, deve allora ritenersi possibile inserire negli statuti sociali clausole di interpretazione autentica che precisino i confini del procedimento ermeneutico individuando nei soli canoni di interpretazione “oggettiva” come sopra definiti quelli utilizzabili e rifiutando qualsiasi interpretazione che tenda ad indagare «la comune intenzione delle parti» valutando «il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto» o i patti e gli usi “parasociali” intercorsi nel tempo.

Sembra dunque ammissibile (e per certi aspetti auspicabile) introdurre nello statuto di una società di capitali una clausola che potrebbe avere il seguente tenore: «il presente statuto deve essere interpretato utilizzando criteri tali da limitare il processo ermeneutico al testo statutario nel suo complesso avendo riguardo alla funzione delle sue clausole anche alla luce del criterio delle “buona fede” secondo la lettura che dello stesso darebbe un soggetto terzo che della società non fa parte, senza che si possa far ricorso, nella sua interpretazione, alla volontà dei soci al momento dell’introduzione della clausola nello statuto stesso, al comportamento dei soci nel corso della vita della società, ai patti “parasociali” dagli stessi conclusi o al numero ed alle caratteristiche dei soci della stessa».

Norme collegate

Art. 1362