Capacità di amministrare
Triveneto · O.A.14 · 10-2024
Amministrazione e rappresentanza - Requisiti
Massima
Poiché le disposizioni contenute negli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 c.c. consentono agli incapaci di esercitare in proprio un’impresa individuale commerciale, ossia un’impresa che attribuisce loro la qualità di imprenditori e li sottopone a rischio della liquidazione giudiziale, tali disposizioni, in quanto richiamate in materia di società di persone dall’art. 2294 c.c., consentono ai medesimi incapaci di assumere anche la qualità di amministratori in società di persone alle quali partecipino.
Norme collegate
Art. 320Art. 371Art. 397Art. 424Art. 425Art. 2294