Case di cura

Triveneto · C.A.2 · 9-2004

Atto costitutivo - Denominazione

Massima

Nelle società aventi per oggetto la gestione di case di cura, la denominazione sociale deve contenere l’indicazione “Casa di Cura Privata” ex art. 51 legge 12 febbraio 1968, n. 132 ed è fatto divieto di usare l’aggettivo internazionale.

Norme collegate

Art. 2328Art. 2463Art. 51 L. 1968 n. 132