Casi di non obbligatorietà del collegio sindacale
Triveneto · M.A.2 · 9-2004
Controllo gestionale e contabile - Collegio sindacale e sindaco unico
Massima
Le cooperative che non rientrano nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c., e che non abbiano emesso strumenti finanziari non partecipativi, non hanno l’obbligo di nominare il collegio sindacale, indipendentemente dalla circostanza che abbiano adottato le norme della s.r.l. o quelle della s.p.a. Ne consegue che:
l’eventuale nomina facoltativa del Collegio Sindacale deve essere espressamente prevista dallo statuto (giusta quanto previsto dall’art. 2477 comma 1 c.c. la cui applicazione è strettamente connessa a quella dei commi 2 e 3 del medesimo art. 2477 richiamato dall’art. 2543 c.c.); in caso di nomina, sia obbligatoria che facoltativa, del Collegio Sindacale e sempreché la cooperativa non sia tenuta al bilancio consolidato, allo stesso può essere affidato l’esercizio del controllo contabile.