Cessazione degli amministratori in seguito all’adozione di clausole statutarie incompatibili con la composizione dell’organo amministrativo in carica

Triveneto · H.C.14 · 9-2007

Amministrazione e rappresentanza - Composizione

Massima

Qualora vengano adottate modifiche statutarie relative alla composizione dell’organo amministrativo incompatibili con le previsioni preesistenti (ad es.: riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione), deve ritenersi che l’organo amministrativo in carica cessi automaticamente con l’iscrizione della delibera di modifica nel registro delle imprese.

In sede di adozione di tali delibere si dovrà pertanto necessariamente procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo nel rispetto della modificata disciplina statutaria.

Norme collegate

Art. 2380-bisArt. 2385Art. 2501Art. 2506Art. 2498Art. 2386

Massime collegate (1)