Cessione delle azioni dopo il recesso
Triveneto · H.H.10 · 9-2016
Recesso - Recesso in s.p.a.
Massima
Nel caso in cui i titoli azionari siano emessi, il divieto di cessione delle azioni per le quali è stato esercitato il recesso, previsto dal comma 2 dell’art. 2437 bis c.c., non può essere opposto ai terzi che abbiano acquistato diritti sui titoli non depositati ai sensi del medesimo comma, in ossequio al principio di cartolarità proprio della circolazione delle azioni emesse.
Consegue che al terzo non potrà essere opposto l’esercizio del diritto di recesso da parte del suo dante causa e che per i titoli alienati la dichiarazione di recesso diverrà improduttiva di effetti per la sopravvenuta impossibilità della loro liquidazione.
Consegue, inoltre, che il deposito dei titoli presso la sede sociale (ex art. 2437 bis, comma 2, c.c.) deve essere considerato condizione per poter procedere alla liquidazione delle azioni.
Motivazione
In conseguenza della natura di titolo di credito delle azioni emesse ed in ossequio al principio di cartolarità proprio della circolazione delle stesse il terzo giratario acquista (a titolo originario ai sensi dell’art. 1994 c.c.) tutti i diritti connessi con il titolo azionario in suo possesso ed allo stesso non può essere opposto l’esercizio del diritto di recesso da parte del girante (vedi orientamento H.H.9).
Pertanto, limitatamente ai titoli azionari trasferiti in conformità alle norme di circolazione (ex art. 2355 c.c. ed ai sensi del R.D. 29 marzo 1942, n. 239 per i titoli documentali; in base agli artt. 83-bis e ss. T.U.F. per le azioni dematerializzate) la dichiarazione di recesso diverrà improduttiva di effetti per sopravvenuta impossibilità della loro liquidazione.
La costruzione sembra conforme a quanto disposto dall’art. 2437, comma 1, c.c., che attribuisce ai soci che non hanno concorso nella decisione il diritto di recedere anche solo per parte delle loro azioni.
Quale ulteriore conseguenza dell’inopponibilità suddetta, sembra ragionevole ritenere che l’adempimento dell’obbligo di deposito dei titoli debba considerarsi condizione di procedibilità della liquidazione della partecipazione ai sensi dell’art. 2437-quater c.c.
Infine, allo scopo di risolvere la situazione di incertezza conseguente al mancato deposito presso la sede sociale dei titoli per i quali è stato esercitato il recesso ed alla indicata inopponibilità dello stesso ai terzi possessori di buona fede cui sia stato trasferito il certificato azionario non depositato, si potrebbe riconoscere all’organo amministrativo la facoltà di sollecitare il suddetto deposito, fissando un congruo termine al recedente per adempiere all’obbligo suddetto: nel caso di inadempimento del deposito entro il termine così fissato si potrebbe ritenere che la dichiarazione di recesso possa intendersi decaduta (limitatamente alle azioni non depositate).